La legge del mese

Vale ancora la proposta Sturzo

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A distanza di trenta anni la proposta di legge del senatore Luigi Sturzo è ancora quanto mai attuale: se ne è parlato in un incontro del Centro Internazionale Studi Sturziani.

Il Centro Internazionale Studi Sturziani ha recentemente portato l'attenzione su una proposta di legge presentata dal sen. Luigi Sturzo nel lontano 16 settembre 1958. La proposta va sotto il tiolo di «Disposizioni riguardanti partiti politici e i candidati alle elezioni politiche e amministrative». Ben trent'anni sono trascorsi e molti problemi ravvisati nella proposta del Grande sono ancora in piedi.

«Si tratta di una sfida che rivolgiamo ai singoli parlamentari e cioè riprendere, firmare e presentare la proposta di legge in Parlamento, adeguando ovviamente, l'importo delle spese all'attuale valore della lira» dichiara con ferma convinzione Giuseppe Costamagna, Presidente del Centro Studi e già deputato al Parlamento.

Il profondo studio e lo spirito che informa la proposta di Sturzo la rendono tutt'ora dotata di eccezionale attualità. Precisa Costamagna: «Abbiamo spesso incentrato le nostre riflessioni sullo sforzo di combattere le occasioni di governo occulto e le spinte di interessi consociativi che promuovono, di fatto, un'etica ed una prassi politica, tali da svilire il Parlamento e la rappresentatività dei partiti. Ebbene, questa proposta di legge ha la capacità di sciogliere gordianamente certi nodi considerati da Sturzo come «tarli» della democrazia».

Il problema della trasparenza ovvero come eliminare l'influenza ed il danno illecito degli apparati di partito nel partito stesso, in funzione di un controllo delle influenze sulle direzioni dei partiti. Pertanto, come l'elettore ha il sacrosanto diritto di comprendere un gioco politico ulteriormente complicato da vincoli ed influenze invisibili di carattere economico, così si dovrà tutelare la libertà dei partiti stessi.

Ecco la visione di Sturzo, consapevole e chiaroveggente! Mortificata da certa stampa dell'epoca che ignorandone appositamente il contenuto, di certo non avrebbe potuto appassionarsi al progetto. Si tratta di operare scelte di principio, dalle quali potranno discenderne leggi «forti» tali da introdurre modificazioni sostanziali nei costumi della pratica politica. Ai colleghi senatori dichiarò: «Se si parla di moralizzare la vita pubblica ... il primo e più importante provvedimento deve essere quello di togliere la grave accusa diretta ai partiti e ai candidati dell'uso indebito del denaro per la propaganda elettorale». Ed ancora: «Noi abbiamo una struttura partitica le cui spese aumentano di anno in anno. Tali somme possono venire da fonti impure... senza iscrizione specifica nei registri di entrata ed uscita». Eccoci al punto nodale dell'intervento: «È il segreto che ne rende sospetta la fonte... II dubbio sui finanziamenti dei partiti si riverbera su quella dei candidati».

Ripeto, sono passati trent'anni! Risulta così spiegata la necessità che i partiti si responsabilizzino di fronte alla legge, depositando i propri statuti ed assumendo personalità giuridica.

Conseguentemente, negli otto articoli previsti dalla proposta di legge si presentano disposizioni che consentirebbero di risolvere a monte il problema della vigilanza e della regolarità amministrativa dei partiti.

L'esigenza di restituire ai partiti la dimensione dell'integrità rappresentativa può discendere da semplici atti amministrativi trasparenti, consapevoli e verificabili dal singolo cittadino, il quale avrebbe la facoltà di prendere visione degli stessi atti depositati.

Con la mancanza di una sanzione morale della pubblica opinione, infatti, si contribuisce alla diffusione di sfiducia nel sistema parlamentare. «La moralizzazione della vita pubblica non ammette condiscendenze riguardo la formazione del principale e fondamentale organo statale, il Parlamento, sul quale poggia tutta la struttura politico giuridica della Repubblica italiana». Ecco la «modernità di prospettiva e la solidità del pensiero sturziano, preziosa ed utile per chi si troverà ancora a parlare di criteri di selezione della classe dirigente.

 

Proposta di legge

Articolo 1

È fatto obbligo ai cittadini che si associano in partito per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale, di depositare il proprio statuto – le successive variazioni con firme autenticate del presidente e del segretario generale, alla cancelleria del tribunale civile del luogo dove è fissata la sede centrale. I trasferimenti saranno notificati anche alla cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione si trova la nuova sede.

Dalla data del deposito dello statuto il partito acquista personalità giuridica.

Articolo 2

L'amministrazione del partito dovrà presentare alla cancelleria del tribunale centro ogni mese di marzo il rendiconto delle entrate e, delle uscite dell'anno precedente, compresovi, in riassunto per provincia, le entrate le uscite delle sezioni locali, distinguendo per queste ultime i finanziamenti concessi dall'amministrazione centrale del partito da quelli ottenuti localmente.

II rendiconto annuale sarà controfirmato dal presidente e dal segretario generale o da coloro che ne fanno le veci.

Articolo 3

Nel rendiconto saranno tenuti distinti i contributi ordinari dai contributi straordinari dovuti dagli associati; nonché i compiti di beni mobili e immobili appartenenti al partito o a società ed enti dei quali il partito abbia partecipazioni.

Ogni altra entrata deve essere indicata con nome e indirizzo di chi versa e per conto di chi versa e del motivo del versamento.

È vietato ai partiti accettare contributi di ministeri, enti e gestioni statali; di enti locali territoriali, di enti o banche di diritto pubblico o di interesse nazionale; di cooperative, federazioni di cooperative, consorsi enti consortili e relative federazioni, e di ogni altra gestione autonoma, statale e non statale, che per legge è sottoposta alla vigilanza e al controllo ministeriale.

È vietato, inoltre, accettare offerte e finanziamenti da confederazioni di lavoratori e di datori di lavoro e da qualsiasi impresa o società che, come tale, è tassata in base a bilancio.

Il divieto previsto nei due comma precedenti si applica anche ai contributi, sussidi, finanziamenti di qualsiasi ente, organizzazione impresa stranieri.

Articolo 4

L'amministrazione del partito deve tenere speciale contabilità delle spese elettorali politiche e amministrative dal giorno dell'apertura del periodo elettorale fino a un mese dopo la proclamazione degli eletti.

Il rendimento delle entrate e delle spese a scopo elettorale, con l'indicazione dei residui attivi e passivi da regolare, sarà presentato non oltre tre mesi dopo la proclamazione degli eletti.

È fatto divieto ai partiti di assegnare, sui fondi propri, concorsi personali alle spese che ciascun candidato intende fare a proprio vantaggio.

Articolo 5

Le azioni appartenenti al partito debbono essere sempre nominative, siano anche titoli di stato o titoli emessi dall'estero ovvero nelle regioni a statuto speciale dove è consentito per legge il titolo azionario al portatore.

Anche i beni immobili appartenenti al partito debbono essere ad esso intestati.

Articolo 6

È fatto obbligo ai candidati elettorali, siano o no eletti a posti di pubblica rappresentanza, di presentare alla cancelleria del tribunale competente un elenco delle offerte ricevute e delle spese sopportate per la propria candidatura. Tali entrate e spese non possono superare L. 200.000 per le elezioni comunali; L. 300.000 per le provinciali; L. 400.000 per le regionali; L. 500.000 per le senatoriali; L. 600.000 per le elezioni a deputato.

Nel decreto di convocazione dei comizi elettorali è precisata, dentro i limiti indicati nel precedente comma, la spesa consentita ai candidati con riferimento all'ampiezza della circoscrizione e al numero degli elettori.

Il disposto degli ultimi tre commi dell'articolo 3 della presente legge è esteso ai finanziamenti, contributi e offerte per i singoli candidati.

Articolo 7

Ogni cittadino può prendere visione degli statuti dei rendiconti annuali ed elettorali dei partiti e dei singoli candidati. Può anche denunziare alla magistratura eventuali violazioni di legge.

In caso di accertata violazione delle disposizioni degli articoli precedenti si procederà anche d'ufficio ai sensi di legge.

La omissione del deposito degli atti può essere punita con la multa da 500 mila lire fino a due milioni. In caso di recidiva, la multa è raddoppiata.

La violazione delle disposizioni riguardanti i finanziamenti e le spese è punita con la multa fissa di L. 500.000 oltre l'aggiunta da tre a dodici volte la somma riscossa o pagata illecitamente. In tutti i casi previsti sono responsabili della violazione di legge tanto chi versa quanto chi riceve.

Articolo 8

Se gli atti depositati nella cancelleria del tribunale dei partiti e dai singoli candidati contengono tali omissioni e inesattezza da potersi dedurre essere stata occultata o alterata la verità, i responsabili sono puniti a norma dell'articolo 483 del Codice penale, per falsità commessa dal privato in atto pubblico.

Per una nuova politica. A confronto con la Fgci
Emilio Ciarlo
Il leader perduto
Nicola Graziani

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