Una proposta di legge per le politiche giovanili
Sono a tutti note le vistose carenze legislative del nostro Paese in relazione alla condizione giovanile.
Il 1985, anno internazionale della gioventù, è passato pressoché inosservato agli occhi dell'opinione pubblica ma ancor più delle istituzioni nazionali, che poco o nulla hanno fatto per trasformare quella data da scadenza meramente celebrativa in scadenza , proiettata verso la costruzione di strumenti e di iniziative per i giovani.
Al di là delle scadenze celebrative, esiste infatti una questione giovanile, che non va confusa con la condizione in cui un giovane vive in ogni società e in ogni epoca, che scaturisce dalle condizioni di emarginazione, di insicurezza, di marginalità nelle quali molti giovani sono costretti a vivere nel nostro tempo.
Le drammatiche cifre relative, ad esempio, ai fenomeni della disoccupazione e della tossicodipendenza indicano la preoccupante dimensione che la questione giovanile quotidianamente assume, specie nel mezzogiorno d'Italia. La situazione è ulteriormente aggravata dalle condizioni in cui versa la scuola, che non riesce a fornire ai giovani, che chiedono adeguata formazione culturale, gli strumenti per affrontare le realtà emergenti.
Le istanze per un coordinamento delle politiche che interessano i vari settori del mondo giovanile non hanno per ora trovato, in Italia, una risposta soddisfacente.
Un confronto con l'esperienza di politiche giovanili fatte all'estero convince che in altri paesi i termini di «youth-policy» (Gran Bretagna) e di «polotique de la jeunesse» (Francia) hanno assunto un significato ed un valore tecnico preciso e stanno a rappresentare l'insieme degli interventi coordinati sviluppati e realizzati dalle diverse amministrazioni.
In Italia, invece, l'accezione «politiche giovanili» sta ancora a significare l'astratta sintesi di più domande e di più interventi non collegati fra loro.
Gli unici tentativi di coordinamento sono stati realizzati dai comuni, che hanno dato vita in questi ultimi anni, a progetti speciali per i giovani nei settori del tempo libero e del volontariato, organizzando servizi informativi per la mobilità occupazionale, favorendo iniziative culturali e contribuendo ad una valorizzazione dell'associazionismo.
Tali iniziative non bastano però ad affrontare la questione giovanile, che richiede un approccio globale e integrato, la cui realizzazione è possibile solo con una innovazione istituzionale che privilegi l'approfondimento unitario delle diverse istanze e il loro coordinamento propositivo.
Emerge in questo quadro, la necessità di un punto di riferimento unico nel Governo, con l'obiettivo di coordinare tutto ciò che, direttamente o indirettamente, costituisce o produce politiche giovanili, attivando anche iniziative di tutti i ministeri interessati.
La presente proposta di legge, prevede (art. 1) l'istituzione di un dipartimento per il coordinamento delle politiche giovanili presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con compiti di indirizzo generale delle politiche giov nili; di promozione e coordinamento di iniziative legislative; di elaborazione di proposte per favorire il raccordo tra la scuola e la società civile; di elaborazione ed attuazione di progetti speciali relativi a specifiche situazioni territoriali; di promozione dell'adempimento di obblighi internazionali; di diffusione della conoscenza delle iniziative governative, di istituzione e tutela dell'albo delle associazioni giovanili.
Il Dipartimento (art. 2) opera alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei Ministri che può delegare il compito ad un Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche giovanili.
L'esigenza di garantire l'aderenza alle realtà dell'intervento delle istituzioni nella questione giovanile, e, al tempo stesso, di rispondere alla pressante richiesta del mondo giovanile di far sentire la propria voce e il proprio peso nelle scelte politiche che si riflettono maggiormente nella società, impongono l'istituzione di organismi di partecipazione, consultazione e proposizione giovanile a livello comunale, regionale e centrale.
Nella proposta di legge ciò si realizza mediante l'istituzione di consulte comunali (art. 4) e regionali (art. 5) e di una consulta nazionale (art. 7), col compito di esprimere pareri e valutazioni nei settori delle politiche giovanili.
La Consulta Nazionale si affiancherà al Dipartimento per il coordinamento delle politiche giovanili, in un rapporto di collaborazione e di integrazione tra il momento politico e il momento dell'elaborazione delle proposte di legge e degli interventi di coordinamento. Le consulte comunali e regionali collaboreranno, attraverso la formulazione di pareri, con le amministrazioni locali, per la realizzazione degli interventi sul territorio. Gli articoli 6 e 8 prevedono, infine l'istituzione di albi regionali e dell'albo nazionale delle associazioni giovanili che abbiano requisiti di stabilità e democraticità. L'iscrizione a tali albi costituirà da un lato una facoltà delle associazioni e dall'altro il presupposto per la loro partecipazione alle consulte regionali e nazionale.
On.li Colleghi, la scelta che il Parlamento è chiamato a fare con l'approvazione della seguente proposta di legge costituisce la prima, indilazionabile risposta alla domanda di partecipazione dei giovani, che sempre più chiedono di avere la possibilità di influire sulle scelte politiche che riguardano la loro esistenza.
È un segno importante, in un momento nel quale la nostra società è percorsa da un dilagante senso di sfiducia nelle istituzioni, che i giovani chiedano spazi di partecipazione dimostrando così di credere nella possibilità di un futuro nel quale si affermi nuovamente una cultura politica preoccupata del bene comune.
Sono a tutti note le difficoltà che un giovane deve affrontare per trovare una collocazione nel mondo del lavoro, per reperire un alloggio, per resistere alle suggestioni di un mondo nel quale il mito del consumo, a tutti i costi, non investe più soltanto i generi deperibili, ma i prodotti stessi del pensiero e della cultura.
Un mondo nel quale l'imprecisione del linguaggio e la babele dei significati non sono casuali ma stanno a testimoniare la perdita di punti di riferimento forti e non equivoci.
La proposta fin qui illustrata non pretende – né lo potrebbe – di risolvere la questione giovanile in tutti i suoi aspetti, ma ha lo scopo d1 dare un contributo all'avvio di un discorso fattivo che trasformi giovani da oggetti di provvedimenti e interventi a soggetti attivi della edificazione della società nella quale sono chiamati a vivere ed a operare.
Nelle speranze che il loro lavoro possa servire ad evitare che le prossime generazioni si trovino a vivere la questione giovanile in termini ancor più drammatici di quelli attuali.
Vi sono purtroppo indici – quali quelli riguardanti la diffusione delle tossicodipendenze e dell'AIDS, oltre alla continua crescita dei fenomeni di violenza e di intolleranza – che dimostrano che non c'è più tempo da perdere e che occorre intervenire prima che i guasti divengano irreparabili.
La componente giovanile del Paese chiede di poter dare una mano nell'opera immane che attende le istituzioni. Sarà il Parlamento a decidere se tale aspirazione merita o no di essere realizzata.
Istruzioni, attribuzione ed ordinamento del Dipartimento per le politiche giovanili
Articolo 1
Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Dipartimento per le politiche giovanili, cui competono:
- L'attività di indirizzo e di coordinamento generale in materia di politiche giovanili;
- l'istituzione e la tutela dell'albo nazionale delle associazioni giovanili;
- gli adempimenti per il concerto dei singoli Ministri in ordine ai disegni di legge e agli altri provvedimenti che influiscano sulla condizione giovanile;
- la promozione di studi e indagini, della raccolta di dati e della diffusione delle informazioni relative alla condizione giovanile;
- il coordinamento delle iniziative legislative riguardanti l'inserimento sociale dei giovani, l'associazionismo eél il volontariato giovanile, lo sport ed il tempo libero;
- il coordinamento delle iniziative legislative riguardanti l'inserimento lavorativo dei giovani anche mediante la cooperazione;
- l'elaborazione di proposte intese a favorire il raccordo tra la scuola e la società civile al fine di innalzare i livelli della formazione giovanile anche con riferimento alla conoscenza dell'organizzazione sociale, politica ed economica del paese;
- l'elaborazione e l'attuazione di progetti speciali – anche attraverso appositi accordi di programma – volti ad approntare specifiche situazioni, regionali o relative ad aree urbane;
- la predisposizione degli atti e della documentazione necessaria per le riunioni della Conferenza di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400 nelle quali siano iscritti all'ordine del giorno argomenti relativi alle politiche giovanili.
- la promozione dell'adempimento di convenzioni internazionali, direttive e regolamenti comunitari concernenti settori che interessano la condizione giovanile e lo svolgimento dell'attività istruttoria necessaria per definire le politiche giovanili della scuola in sede comunitaria;
- la predisposizione degli atti da sottoporre al Consiglio dei Ministri concernenti la funzione di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa regionale nelle materie che hanno come prevalenti destinatari i giovani;
- la diffusione attraverso tutti i mezzi di comunicazione della conoscenza delle normative e delle iniziative governative a favore dei giovani.
- l'acquisizione del parere della Consulta nazionale giovanile su tutte le proposte di legge e su tutte le iniziative di coordinamento in materia di politiche giovanili, nonché la valutazione delle relazioni e proposte elaborate dalla Consulta stessa su richiesta del Dipartimento.
È altresì affidato al Dipartimento l'avvio di appositi sistemi informativi, anche in collegamento con gli organismi europei costituiti ad hoc e con le Regioni, sui principali campi di interesse giovanile, e in particolare: borse di studio e scambi con l'estero, sostegno alle imprese giovanili, o cupazione e rapporti formazione-lavoro, inserimento sociale e lavorativo dei giovani a rischio di emarginazione.
Articolo 2
Il Dipartimento opera alle dirette dipendenze del Presidente del consiglio dei Ministri, che può delegare il compito ad un Ministro senza portafoglio che assume l'incarico di Ministro per il coordinamento delle politiche giovanili. L'organizzazione del dipartimento è disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 21, Legge 23 agosto 1988 n. 400.
Articolo 3
Alle necessità connesse al funzionamento del Dipartimento e alle spese per studio, ricerche e consulenze si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio.
Annualmente in sede di adozione della legge finanziaria e del bilancio pluriennale dello Stato viene determinato l'ammontare dello stanziamento da destinare a progetti speciali di cui al precedente art. 3, comma I.
Articolo 4
Consulta comunale giovanile
Le associazioni giovanili operanti nel territorio di ciascun comune almeno da un anno possono dare vita ad una consulta comunale costituita da loro rappresentanti democraticamente eletti.
Le amministrazioni comunali debbono mettere a disposizione delle consulte locali adeguati e garanti rie l'accesso ai servizi del Comune.
La Consulta è competente ad esprimere pareri o avanzare proposte all'amministrazione comunale in materia di politiche giovanili.
L'elezione dei rappresentanti – uno per associazione - l'attività e l'organizzazione della Consulta sono disciplinate da un regolamento interno adottato con la maggioranza dei quattro quinti delle associazioni che abbiano risposto all'invito previsto nel comma successivo.
Ai fini dell'approvazione del primo regolamento interno il sindaco di ciascun comune, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente lege, invita con pubblici bandi tutte le associazioni giovanili a fornire gli elementi necessari per la loro ricognizione e compila un elenco delle associazioni stesse, provvedendo quindi alla convocazione della prima riunione.
Articolo 5
Consulta giovanile regionale e delle Province autonome
Le Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e le Province Autonome di Trento e Bolzano disciplinano l'istituzione di una consulta dell'Associazionismo giovanile, costituita da rappresentanti delle associazioni giovanili operanti nell'ambito del territorio regionale o provinciale iscritte in un apposito albo e dai rappresentanti delle consulte comunali.
La Consulta esprime pareri e avanza proposte all'amministrazione regionale o provinciale in materia di politiche giovanili:
Le Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e le Province autonome debbono assicurare alla Consulta la disponibilità di locali adeguati per le attività ordinarie e il supporto per tutte le iniziative e funzioni che le Regioni stesse ritengono di affidarle.
Articolo 6
Albo regionale o provinciale delle associazioni giovanili
Le Regioni e le Provincie autonome istituiscono l'albo delle associazioni giovanili, prevedendo, per l'iscrizione, il possesso dei seguenti requisiti minimi:
-
- presenza attiva dell'associazione nel territorio regionale da almeno un anno;
- statuto democratico ed eleggibilità degli organismi dirigenti locali;
- specificità giovanile chiaramente indicata nel titolo ovvero nello statuto dell'associazione;
- indicazione . nello statuto di limiti massimi di età per gli associati.
Articolo 7
Consulta nazionale
È istituita la Consulta nazionale con i seguenti compiti:
- Esprimere il parere su tutte le proposte di legge e su tutte le iniziative di coordinamento in materia di politiche giovanili;
- Esprimere pareri o avanzare proposte per attività e iniziative concernenti la condizione giovanile;
- presentare alla Camera relazioni ed esprimere pareri sulle iniziative legislative che abbiano riflessi sulle condizione giovanile. La consulta è costituita:
- dai rappresentanti delle Consulte Regionali, eletti fra i membri di queste nel numero di uno per ogni Regione;
- da un rappresentante per ciascuna delle associazioni giovanili a carattere nazionale iscritte nel- 1'albo nazionale istituito ai sensi dell'art. 7.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento
delle politiche giovanili, sono determinate le modalità per l'assegnazione alla Consulta di locali adeguati e di personale sufficiente.
Fino all'istituzione delle consulte regionali e provinciali la Consulta nazionale sarà costituita dai rappresentanti eletti dalle associazion giovanili iscritte nell'albo nazionale.
Articolo 8
Albo nazionale
Presso la Presidenza del Consiglio – Dipartimento per le politiche giovanili – è istituito entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'albo nazionale delle associazioni giovanili.
Per l'iscrizione sono richiesti i seguenti requisiti:
- presenza attiva dell'associazione in almeno metà delle regioni;
- costituzione dell'associazione da almeno 3 anni;
- statuto democratico ed eleggibilità degli organi dirigenti;
- specificità giovanile chiaramente indicata nel titolo ovvero nello statuto;
- indicazione nello statuto di limiti massimi d'età per gli associati.
Dell'istituzione dell'albo e dell'avviso contenente le modalità per l'iscrizione è data pubblicità mediante pubblicazione dei relativi provvedimenti sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il Presidente del Consiglio o il Ministro per il coordinamento delle politiche giovanili invita le associazioni iscritte ad eleggere i propri rappresentanti indicando con proprio decreto i termini per la costituzione della Consulta nazionale.
Le consulte regionali eleggono il proprio rappresentate nella Consulta nazionale non appena insediate.






















































