Un'interpellanza sull'applicazione della legge
Al Ministro della difesa I sottoscritti,
facendo riferimento:
all'articolo 3 della legge 772 del 15-12-1972 (la legge che riconosce l'obiezione e istituisce il servizio civile) secondo il quale il Ministero della Difesa ha tempo sei mesi per «decidere» sulla domanda; dopo di che l'obiettore in possesso dei requisiti previsti ha diritto di essere riconosciuto e precettato per lo svolgimento del servizio civile;
rilevato che:
- il Ministero della Difesa continua a disattendere i propri obblighi, costringendo gli obiettori ad aspettare mediamente 12 mesi (ma in certi casi ne passano anche 19) per sapere se la loro domanda è stata accolta; dopo di che trascorrono altri mesi (da uno a quattro, ma in certi casi ne sono passati anche IO) prima che arrivi la precettazione a iniziare il servizio;
- le inadempienze del Ministero si traducono in gravi discriminazioni a danno dei giovani obiettori i quali si trovano puniti due volte: prima perché sono costretti a fare venti mesi di servizio, e poi perché questi venti mesi, a cura dei ritardi, diventano normalmente - tra attesa e servizio - trentadue;
- non meno pesanti sono i disagi in cui si vengono a trovare gli enti convenzionati con il Ministero per l'impiego degli obiettori, specialmente quegli enti che promuovono servizi di assistenza a persone in difficoltà. L'incertezza sistematica circa la data di inizioe di fini serviziostesso, con conseguenze dannose per gli assistiti;
considerato che:
da quanto esposto sembrerebbe evidenziarsi un atteggiamento di aprioristica diffidenza, per non dire ostilità, dello Stato·nei confronti degli obiettori di coscienza, quasi che il rifiuto del servizio militare comporti un venir menoai doveri del cittadino verso lo Stato e che quindi debba essere scoraggiato e addirittura penalizztato;
tale atteggiamento è stato esplicitamente sconfessato dalla sentenza della Corte Costituzionale del 24 maggio 1985. La Suprema Corte ha proclamato anzitutto che la legge 772 è legittima e conforme alla Costituzione. Ed ha precisato che se la si volesse abolire, si provocherebbe un «arretramento di posizioni» nel campo della tutela dei diritti fondamentali. La sentenza cita in proposito una risoluzione del Parlamento EurÒpeo (7-2-1985) che afferma:. «La salvaguardia della libertà di coscienza implica il diritto di rifiutarsi di compiere ìl servizio militare armato»;
in secondo luogo la sentenza della Corte ha messo fine a tutte le critiche secondo cui l'obiezione di coscienza contrasterebbe con il dovere costituzionaledella difesa della Patria. La Corte ha affermato che, mentre la difesa della patria è un dovere inderogabile, il servizio militare non è inderogabile: esso infatti «no_nesaurisce il dovere della difesa», che «a determinate condizioni, può essere sostituito con altre prestazioni personali di portata equivalente, riconducibile anch'esse all'idea di difesa della patria»,. E precisa che il servizio civile costitutivo di quello militare «non si traduce assolutamente in una deroga al dovere di difesa della patria, ben suscettibile di adempimento attraverso la prestazione di adeguati comportamenti di impegno sociale non armato»; infine la Corte costituzionale ha dichiarato che il termine di sei mesi stabilito dalla legge per l'esame delle domande è «perentorio», e perciò l'obiettore non può essere lasciato alla discrezionalità del Ministro della Difesa, mentre si trova «in un periododecisivo della vita lavorativa, nella pratica impossibilità di programmare in concreto le proprie scelte;
chiedono
di conoscere le ragioni dei ritardi, nel riconoscimento e nella precettazione degli obiettori;
di conoscere quali provvedimenti intenda assumere per garantire il rispetto dei termini previsti dalla legge n. 772 del 15-12-72 specie dopo la sentenza della Corte Costituzionale del 24 maggio 1985.
Giovanni Bianchini
Luciano Azzolini
Coloni Sergio
Luciano Rebulla
Sangelli Orsenigo
Righi Bianchi di Laragna
Astori Costante Portatadino
Alberto Garocchio
Vincenzo La Russa
Carmelo Puija
Rossettini
Brocca
Casati
Viascardi
Ravasio
Nicotra
Carus
Tedeschi




























