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Norme sugli ordinamenti didattici universitari

Nuova Politica - Norme sugli ordinamenti didattici universitari pagina 11
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Nuova Politica - Norme sugli ordinamenti didattici universitari
Proposta di legge presentata il 31 gennaio

Pubblichiamo di seguito alcuni estratti della proposta di legge contenente le norme sugli ordinamenti didattici universitari (che ha come primo firmatario !'on. Tesini, responsabile dell'Ufficio Scuola Università della Democrazia Cristiana) e della legge quadro sul diritto allo studio nell'ambito universitario. Àbbiamo scelto gli articoli che a noi paiono più significativi ed interessanti; gli altri titoli delle leggi sono sommariamente riassunti. Chi avesse interesse ad approfondire l'argomento o desiderasse avere i testi completi di tutti gli articoli può scrivere richiedendoli direttamente alla redazione di Nuova Politica.

TITOLO I
LIVELLI DI STUDI UNIVERSITARI

Articolo 1
Titoli universitari

Le università rilasciano i seguenti titoli:

  1. diploma universitario di primo livello;
  2. diploma universitario di laurea;
  3. diploma di specializzazione universitario;
  4. dottorato di ricerca.

Articolo 2
Diploma universitario di primo livello

Il diploma universitario di primo livello si consegue al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni e non superiore a tre che ha il fine di fornire agli studenti la qualificazione necessaria per una professionalità di livello intermedio nonché di consentire l'apprendimento di fondamenti teorico-metodologici delle discipline oggetto dei corsi.

In relazione ai corsi di laurea i diplomi di primo livello possono essere in serie ovvero in parallelo.

Nel primo caso il curriculum compiuto per il diploma di primo livello è integralmente riconosciuto per la prosecuzione degli studi per il conseguimento del corrispondente diploma di laurea; nel secondo caso il curriculum compiuto per il diploma • di primo livello può essere riconosciuto parzialmente ai fini della prosecuzione degli studi per il conseguimento di un diploma di laurea affine, il cui curriculum può essere abbreviato per un periodo comunque non superiore ad un anno.

Il diploma di primo livello in serie si consegue presso i corsi di laurea, il diploma di primo livello in parallelo si consegue nelle scuole dirette a · fini speciali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1O marzo 1982, n. 162.

Articolo 3
Diploma universitario di laurea

Il diploma universitario di laurea si consegue al termine di un corso di studi di durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sei, che ha il fine di fornire agli studenti adeguate conoscenze di metodi e contenuti scientifici ed una formazione professionale di livello superiore.

Articolo 4
Diploma di specializzazione universitaria

Il diploma di specializzazione universitaria si consegue, successivamente alla laurea, in corsi di durata non inferiore a due anni destinati alla formazione di specialisti in determinati settori di professionalità.

I diplomi di specializzazione universitaria sorio conferiti nelle scuole di specializzazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Articolo 5
Dottorato di ricerca

Il titolo di dottore di ricerca, che ha valore puramente scientifico, si consegue a seguito dello svolgimento di un'attività di ricerca successiva al conseguimento del diploma di laurea.

Gli studi per il dottorato di ricerca sono ordinati all'approfondimento delle metodologie di ricerca e della formazione scientifica.

Modalità e durata dei corsi sono stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

TITOLO II
ORDINAMENTI DIDATTICI E PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Ordinamenti didattici e procedure di attuazione sono il tema del titolo II, che all'articolo 6 detta norme generali sull'ordinamento dei corsi di diploma di primo livello e dei corsi di laurea e all'articolo 7 norme specifiche sull'organizzazione degli studi e delle attività di laboratorio, aperta alla collaborazione di realtà economiche e professionali esterne; mentre gli articoli 8 e 9 confermano rispettivamente le norme vigenti per i corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca e quelle sui compiti istituzionali dei docenti di ruolo (ordinari e associati) in tutti i corsi universitari, nei quali i ricercatori confermati svolgono funzioni di insegnamento integrativo e resta valida la chiamata di professori a contratto.

Entro un anno dall'entrata in vigore

della presente legge, con decreto del r Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, acquisito il parere delle Commissioni competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale dell'economia

e del lavoro, previa consultazione delle singole università, degli ordini professionali, delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali, sentito il Consiglio dei ministri, vengono definiti:

  1. un elenco dei diplomi di primo livello in serie ed in parallelo;
  2. una nuova tabella dei diplomi di laurea, che tenga conto dei mutamenti sopravvenuti nelle aree scientifiche e professionali;
  3. la durata dei corsi di diploma di primo livello e di laurea, nonché il numero minimo degli insegnamenti da seguire e le aree disciplinari obbligatoriamente da includere nei currilula per il conseguimento dei diplomi e delle lauree;
  4. le affinità tra diplomi di primo livello e diplomi di laurea e la durata degli studi ulteriormente richiesta ai diplomati di primo livello per il conseguimento di un diploma di laurea affine.

L'elenco di cui alla lettera a) e la tabella di cui alla lettera b) possono essere modificati ed aggiornati con le procedure di cui al primo comma.

TITOLO III
ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI

Il titolo III è dedicato all'esercizio delle professioni: l'articolo 10 prevede che le modalità di accesso siano definite entro due anni dall'entrata in vigore della legge; l'articolo 11 che le università organizzino, secondo i rispettivi statuti, corsi di preparazione in vista degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, nonché corsi di formazione permanente e di orientamento per l'iscrizione degli studenti.

Articolo 10
Accesso alle professioni

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione e .del Ministro di grazia e giustizia, acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, previa consultazione delle singole università e degli ordini professionali, sentito il Consiglio dei Ministri, è definita la normativa regolamentare per il conseguimento dell'abitazione all'esercizio professionale per le professioni per le quali sia richiesto il possesso di un diploma universitario.

TITOLO IV
DISCIPLINE DI INSEGNAMENTO E INQUADRAMENTO DEI PROFESSORI DI RUOLO

Il titolo IV consta di un solo articolo, il 12, che prescrive la formulazione, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, di una nuova tabella delle discipline di insegnamento, secondo criteri di omogeneità, e l'inquadramento agli effetti dibattici dei professori di ruolo sulla base della ricomposizione delle aree disciplinari.

TITOLO V
ACCESSO AI CORSI UNIVERSITARI

Articolo 13
Ammissioni all'università

Per accedere ai corsi di diploma di primo livello e di laurea lo studente deve essere in possesso di diploma di scuola secondaria superiore, il cui indirizzo sia corrispondente ai contenuti culturali e professionali del corso universitario prescelto.

A tal fine con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentiti il Consi lio nazionale della pubblica istruzione e il Consiglio universitario nazionale, è definita una tabella di corrispondenza tra ciascun corso di diploma o di laurea e gli indirizzi seguiti nella scuola secondaria superiore.

Modifiche ed aggiornamenti di tale tabella possono essere apportati ogni quadriennio con la procedura di cui al comma precedente.

Lo studente che intende iscriversi a corsi universitari che non corrispondano ai caratteri di coerenza di cui al primo comma è tenuto a sostenere una prova integrativa, le cui modalità di svolgimento sono stabilite dagli statuti delle singole università.

Nell'ambito del piano quadriennale di sviluppo di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con le procedure per esso previste, in relazione alla dinamica della popolazione studentesca, tenuto conto delle effettive potenzialità formative delle strutture universitarie delle singole sedi e dei prevedibili sbocchi occupazionali, sonomdividuati per ogni sede i corsi di diploma di primo livello, di laurea e di specializzazione, per iscriversi ai quali è comunque richiesta una prova di ammissione e sono fissati i limiti minimi e massimi di iscrizione per ogni caso.

Il numero degli studenti che possono essere ammessi a tali corsi è stabilito, su parere conforme del senato accademico e sentiti i consigli di corsi di diploma di primo livello, di laurea e di specializzazione interessati, dal Consiglio di amministrazione di ciascuna università sulla base delle capacità ricettive ai fini di una adeguata for mazione scientifica e professionale, entro i limiti di cui al comma precedente.

Le prove di ammissione, le modalità del loro svolgimento e i'criteri di valutazione sono determinati dagli statuti delle università.

La normativa prevista dei precedenti commi quinto, sesto e settimo entra in vigore nell'anno accademico successivo alla definizione di quanto previsto dalle lettere a), b), c) ed) del primo comma dell'articolo 6.

Articolo 14
Orientamento delle iscrizioni

Il piano quadriennale di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ai fini dell'adeguamento delle strutture didattiche e scientifiche, specie nelle sedi universitarie di nuova istituzione, del potenziamento dei settori disciplinari emergenti e della realizzazione di un effettivo riequilibrio dell'utenza studentesca, individua le università, i corsi di diploma, di laurea e di specializzazione da sviluppare.

Per il conseguimento di tale obiettivo di sviluppo nelle sedi e nei corsi predetti sono attuati:

  1. un incremento dei fondi destinati all'edilizia per strutture didattiche e scientifiche, per residenze studentesche e per il personale docente e non docente;
  2. l'ampliamento degli organici del personale docente e non docente;
  3. l'aumento dei fondi destinati alla ricerca.

Articolo 15
Programmazione dei dottorati di ricerca

Il numero complessivo e la tipologia dei posti di dottorato di ricerca da istituire annualmente in ambito nazionale e la loro ripartizione tra le sedi universitarie sono determinati, acquisito il parere del Ministro del bilancio, e sentiti il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio di presidenza del Consiglio nazionale delle ricerche, dal Ministro della pubblica istruzione d'intesa con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

La determinazione tiene conto delle richieste delle università e degli enti di ricerca sia del settore pubblico che privato.

Per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca restano valide le norme attualmente in vigore.

TITOLO VI
NORME IN MATERIA AMMINISTRATIVA

Articolo 16
Tasse di iscrizione di frequenza ai corsi universitari

Ferma restando la tassa erariale per il conseguimento dei diplomi, i consigli di amministrazione delle università, tenuto conto dei costi effettivi di ciascun corso, fissano la misura delle tasse di iscrizione e di frequenza al corso stesso, entro limiti stabiliti ogni biennio con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concero con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle finanze. Le entrate derivanti dal pagamento delle tasse, che si intendono comprensive degli attuali contributi, afferiscono direttamente ai bilanci delle università.

È disposta l'esenzione dal pagamento delle tasse di iscrizione e di frequenza per gli studenti particolarmente meritevoli e di condizioni economiche non agiate, secondo criteri determinati ogni biennio con la stessa procedura di cui al comma precedente.

Le tasse di iscrizione ai corsi universitari sono deducibili dal reddito imponibile ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Articolo 17
Premi speciali di studio e prestiti agevolati per gli studenti

In misura non inferiore al 15 per cento delle entrate di cui al precedente articolo 17 le università istituiscono un fondo speciale di Ateneo destinato all'assegnazione agli studenti di premi speciali di studio e di prestiti ad interesse agevolato cumulabili con le ordinarie provvidenze previste per il diritto allo studio.

L'ammontare dei premi speciali di studio e dei prestiti ad interesse agevolato e i requisiti congiunti di merito e di reddito necessario per la loro assegnazione sono determinati dagli statuti delle università nell'ambito di criteri stabiliti ogni biennio con decreto del Ministro della pubblica istruzione emanato di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle finanze.

Articolo 18
Fondo speciale per attività studentesche

Il fondo accantonato dalle università fino all'entrata in vigore della presente legge, costituto da una quota parte del contributo di cui all'articolo 11, ultimo comma, della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, è utilizzato sulla base di piani pluriennali di durata non inferiore ad un triennio, deliberato dal Consiglio di amministrazione in conformità a quanto disposto dalla presente legge.

Il fondo è utilizzato per erogazione ad associazioni e a cooperative studentesche legalmente costituite ed operanti all'interno dell'università e che hanno per scopo lo svolgimento di attività ricreative, culturali, editoriali ed altre attività intese ad agevolare la formazione dello studente nell'ambito delle comunità universitarie.

L'erogazione è deliberata dal Consiglio di amministrazione delle università a favore di associazioni e cooperative che ne facciano richiesta sulla base di specifici e documentati programmi di attività. Le associazioni e le cooperative che in precedenza abbiano fruito di contributi analoghi sono tenute a presentare anche la docttmentazione dell'attività svolta con il finanziamento ottenuto.

Il Consiglio di amministrazione nell'assegnazione dei contributi deve garantire il pluralismo degli interventi ed assicurare la proporzionalità degli stessi al numero degli iscritti alle associazioni o alle cooperative studentesche che ne hanno fatto richiesta.

La quota parte dei contributi di cui al presente articolo; relativa agli anni accademici successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, è utilizzata in conformità ai criteri di cui ai precedenti commi, unitamente alle somme del fondo e nell'ambito dei piani pluriennali previsti dal presente articolo.

La tela di Penelope
Francesco Graziani
Legge quadro sul diritto allo studio nell'ambito universitario

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