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Legge quadro sul diritto allo studio nell'ambito universitario

Nuova Politica - Legge quadro sul diritto allo studio nell'ambito universitario pagina 15
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Nel settore universitario l'intervento dello Stato in materia di diritto allo studio si è realizzato mediante le opere universitarie, istituite ope legis presso ogni università con lo scopo di promuovere, attuare e coordinare le varie forme di assistenza materiale, morale e scolastica degli studenti. Infatti esse gestiscono le somme destinate a ciascun ateneo per l'attribuzione dell'assegno di studio universitario (legge 14 febbraio 1963, n. 80) e predispongono programmi biennali per l'attribuzione degli assegni di studio con prestazione di servizi (articolo 7 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766).

In attuazione della legge 22 luglio 1975, n. 382, che ha conferito delega al Governo per il trasferimento di altre funzioni amministrative statali alle Regioni a statuto ordinario, l'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ha trasferito alle Regioni medesime «le funzioni amministrative statali in materia di assistenza scolastica a favore degli studenti universitari».

Lo stesso articolo trasferisce alle predette Regioni le funzioni, i beni e i personale delle opere universitane.

Tale trasferimento ha posto l'esigenza di emanare una legge-quadro concernente il diritto allo studio per il settore universitario, esigenza di cui sono fatti interpreti il decretolegge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1979, n. 54, e il decreto-legge 31 ottobre 1979, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1979, n. 642, attraverso una norma di carattere programmatorio tendente appunto ad impegnare il legislatore all'emanazione della predetta legge-quadro.

Tale legge risponde alla necessità di definire i principi fondamentali cui si deve attenere la potestà legislativa delle Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, in modo da garantire, in un chiaro quadro normativo di riferimento, l'uniformità di base della produzione legislativa delle Regioni e la sicura determinazione delle competenze dello Stato, delle Regioni e delle università. Infatti si tratta di una materia nella quale confluiscono e si intrecciano aspetti assistenziali con quelli più propriamente formativi e didattici istituzionalmente propri dell'università. Per rispondere alle esigenze sopra evidenziate si è predisposto un disegno di legge, che consta di otto articoli.

L'articolo 1 definisce, innanzi tutto, le finalità del diritto allo studio. Esso deve tendere a rendere effettiva e proficua la frequenza ai corsi universitari in modo da consentire il pieno assorbimento degli impegni inerenti alla condizione di studente, nonché a permettere il raggiungimento dei più alti gradi di istruzione e di preparazione professionale, in.particolare rimuovendo, in attuazione dell'articolo 34 della Costituzione, per i capaci e meritevoli e privi di mezzi, gli ostacoli di ordine economico e sociale. Lo stesso articolo stabilisce che le regioni e le università, nell'ambito delle pro- . prie competenze istituzionali, previste dalla Costituzione, promuovono ed attuano le opportune iniziative per la realizzazione del diritto allo studio.

L'articolo 2 indica i princìpi ai quali dovrà conformarsi la legislazione regionale per la realizzazione degli interventi a favore degli studenti o mediante erogazione di servizi (prevedendosi per essa anche la possibilità di affidare ad associazioni e cooperative studentesche la gestione diretta di attività ricreative, editoriali e di altri servizi) o mediante forme di intervento individuale nche con provvidenze in danaro. E prevista anche la partecipazione degli studenti, secondo il proprio reddito, al costo dei servizi. La norma stessa fa salve le competenze spettanti alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei rispèttivi statuti e delle relative norme di attuazione.

L'articolo 3 disciplina gli interventi, da parte delle università e degli istituti di istruzione universitaria, per la realizzazione del diritto allo studio.

L'articolo 4 stabilisce l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento spettante al Governo.

L'articolo 5 disciplina l'uso perpetuo e gratuito dei beni immobili e del materiale mobile di qualsiasi natura in essi esistente, destinati esclusivamente alla realizzazione di fini istituzionali già propri delle opere universitarie, di proprietà dello Stato e delle università da parte delle Regioni. Inoltre prevede una commissione per ciascuna Regione sede di università per l'accertamento dei beni medesimi.

L'articolo 6 definisce le modalità per l'erogazione dei finanziamenti necessari al raggiungimento dei fini di cui al presente disegno di legge. L'articolo 7 stabilisce,ci riteri per l'accertamento della reale consistenza dei redditi familiari degli studenti, redditi che costituiscono condizione per poter beneficiare di alcuni interventi.

L'articolo 8 indica le sanzioni in caso di dichiarazioni non veritiere da parte degli studenti beneficiari deglc interventi.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo 1
Finalità

1. Il diritto allo studio nell'ambito universitario tende a rendere effettiva e proficua la frequenza ai corsi universitari in modo da consentire il pieno assolvimento degli impegni inerenti alla condizione di studente, nonché a permettere il raggiungimento dei più alti gradi di istruzione e di preparazione professionale, in particolare rimuovendo, per i capaci e meritevoli e privi di mezzi, gli ostacoli di ordine economico e sociale, sempre nel rispetto della pluralità degli ordinamenti di ciascuna università o istituto di istruzione universitaria.

2. I vari tipi di intervento si adeguano agli obiettivi della programmazione nazionale dello sviluppo universitario fissati nei relativi piani quadriennali.

3. Nella gestione dei servizi del diritto allo studio si deve tener conto dell'organizzazione didattica e scientifica delle università degli studi e degli istituti di istruzione universitaria.

4. Le Regioni, le università e gli istituti di istruzione universitaria promuovono iniziative e collaborano per la migliore realizzazione delle finalità di cui alla presente legge nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali e del pluralismo culturale.

Articolo 2
Competenze delle Regioni

1. Le Regioni a statuto ordinario esercitano, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, la potestà legislativa nella materia definita nell'articolo44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nel rispetto dei princìpi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.

2. Le leggi regionali devono in particolare conformarsi ai seguenti princìpi:

  1. rispettare l'autonomia delle università e degli istituti di istruzione-universitaria;
  2. realizzare gli interventi a favore degli studenti universitari mediante: servizi di mense e di alloggi, servizi editoriali e librari, servizi di informazione, di orientamento sulla situazione occupazione e sugli sbocchi professionali, provvidenze anche individuali o a favore di associazioni o cooperative studentesche e ogni altro servizio che concorra a realizzare le finalità della presente legge;
  3. assicurare che gli interventi siano diretti a favore degli studenti regolarmente iscritti ai corsi di diploma e di laurea, di specializzazione, di perfezionamento, delle scuole dirette a fini speciali e a quelli di dottorato di ricerca presso le università e gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali, aventi sedi principali nel territorio regionale, anche se i predetti corsi vengono svolti in altre Regioni. Particolari iniziative potranno essere intraprese a favore di studenti portatori di handicaps. Va altresì garantita la possibilità di affidare ad associazioni e cooperative studentesche, regolarmente costituite ed operanti nelle università, la gestione diretta di mense, alloggi, di attività culturali, ricreative, editoriali, sulla base di apposite convenzioni;
  4. inquadrare gli interventi, nell'ambito universitario, in una visione unitaria e coordinata del diritto allo studio in coerenza anche con gli interventi realizzati nel più ampio contesto di tutto il sistema scolastico;
  5. garantire la parità di trattamento degli studenti indipendentemente dalla regione di appartenenza e dall'università o istituto di istruzione universitaria che frequentano;
  6. assicurare che l'intervento, qualora non possa essere fruito dalla generalità degli studenti, avvenga mediante concorso in base ai combinati criteri del merito e delle condizioni economiche, garantendo in ogni caso l'erogazione ai capaci e meritevoli che siano privi di mezzi;
  7. prevedere forme di intervento individuale anche con provvidenze in denaro, con esclusione in quest'ultimo caso di coloro che già fruiscono ad altro titolo di assegni o borse di studio nonché mediante agevolazioni del credito;
  8. assicurare la partecipazione paritaria alla programmazione e alla gestione degli interventi della rappresentanza dell'università o degli istituti di istruzione universitaria, dei docenti e degli studenti, anche nel caso di delega delle funzioni. Parimenti deve essere assicurata tale rappresentanza negli organi di amministrazione degli eventuali organismi regionali operanti in materia, che le Regioni potranno istituire nel ridisciplinare la gestione degli interventi già affidata alle opere universitarie;
  9. prevedere la partecipazione degli studenti, in relazione al reddito, al costo dei servizi.

3. Gli interventi previsti dalla presente legge si applicano anche agli studenti che, pur non essendo iscritti a corsi universitari, fruiscono, in base alla vigente legislazione, delle disposizioni sull'assegno di studio, previsto dall'articolo 8 della legge 21 aprile 1969, n. 162, e successive modificazioni.

4. Gli studenti di nazionalità straniera sono ammessi a fruire dei servizi e delle provvidenze previste dalla presente legge nell'ambito dei princìpi e delle disposizioni della legislazione statale vigente.

5. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano nelle materie di cui alla presente legge le competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

Articolo 3
Competenza delle università degli studi

Le università e gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali, 'nell'ambito delle proprie competenze, promuovono ed attuano opportune iniziative per la migliore realizzazione delle finalità di cui alla presente legge. In particolare possono:

  1. organizzare le attività didattiche e scientifiche in modo da facilitare agli studenti la frequenza dei corsi;
  2. istituire corsi per gli studenti lavoratori anche in orario serale e, se necessario, con apposito calendario;
  3. facilitare l'utilizzazione, anche in ore serali, di biblioteche, laboratori e altri strumenti di studio;
  4. garantire al lavoratore-studente la possibilità di articolare il proprio piano di studi su un numero di anni maggiore di quello previsto per il corso di laurea prescelto;
  5. promuovere attività culturali, di consulenza e di orientamento didattico, anche in collaborazione con le associazioni e cooperative studentesche;
  6. concedere, per quanto concerne le tasse e i contributi che le università hanno facoltà di imporre, l'esonero totale agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi e l'esonero parziale per fasce di reddito;
  7. concorrere con le Regioni, anche in collaborazione con associazioni e cooperative studentesche, alla realizzazione dei servizi editoriali e librari e dei servizi di informazione, di orientamento sulla situazione occupazionale e sugli sbocchi professionali;
  8. prevedere forme di utilizzazione e di interscambio tra università e Regioni di dati necessari per l'attuazione del diritto allo studio.

Articolo 4
Indirizzo e coordinamento

1. Le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività amministrative in tema di attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario sono esercitate dallo Stato nei modi previsti dall'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

2. Salvo i casi nei quali si provvede con legge o con atto avente forza di legge, gli organi dello Stato competenti esercitano le funzioni di cui al precedente comma, sentite le Regioni.

3. I suddetti organi dello Stato determinano:

  1. i criteri minimi in base ai quali uno studente è dichiarato capace e meritevole;
  2. le condizioni economiche perché lo studente sia dichiarato privo di mezzi;
  3. i criteri di massima tendenti ad assicurare, nell'erogazione degli interventi, una sostanziale parità di trattamento tenuto anche conto delle diverse situazioni socio-economiche delle singole regioni.

4. In prima applicazione gli organi dello Stato determinano i suddetti criteri entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(Omissis)

 

Articolo 6
Finanziamenti e investimenti

1. Alle spese, di parte corrente e in conto capitale, derivanti dall'espletamento dei servizi diretti al raggiungimento dei fini di cui alla presente legge, lo Stato e le Regioni provvedono con i mezzi finanziari previsti dalle leggi attualmente in vigore che disciplinano la materia.

2. Limitatamente alla realizzazione da parte delle Regioni a statuto ordinario degli interventi diretti alla costruzione delle strutture destinate al raggiungimento dei fini di propria competenza disciplinati dalla presente legge, nonché all'ampliamento, alla ristrutturazione e all'accertamento di quelle esistenti, alle Regioni medesime è destinata, in aggiunta ai mezzi finanziari di cui al comma precedente, una quota pari al 15 per cento degli stanziamenti che saranno autorizzati, ai sensi della legge 6 marzo 1976, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni a decorrere dall'anno 1985 per la realizzazione di nuovi programmi di edilizia universitaria. Detta quota confluirà nel fondo regionale di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e sarà ripartita tra le Regioni interessate in base ai piani pluriennali regionali di investimento con i criteri indicati dal CIPE sulla base dei piani quadriennali di sviluppo delle università e sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della stessa legge.

Articolo 7
Accertamenti

Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario, gli studenti interessati, ove necessario, sono tenuti a produrre all'ente erogatore una autocertificazione, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, attestante le condizioni economiche proprie e dei componenti il nucleo familiare di appartenenza sottoscritta anche dai titolari dei redditi in essa indicati, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114. Per i relativi controlli fiscali si applicano le vigenti disposizioni statali.

(Omissis)

Norme sugli ordinamenti didattici universitari
Trittico polacco
Nicola S.M. Mangiagalli

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