Articolo 1
Norme di principio
1. Le Forze armate sono al servizio della Repubblica per la difesa della Patria; concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni ed al bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità.
2. L'ordinamento e le attività delle Forze armate si informano ai princìpi costituzionali.
3. Sono soggetti agli obblighi di leva tutti i cittadini, e quanti altri vi siano tenuti, secondo le norme in vigore.
4. Compatibilmente con le direttive strategiche e le esigenze logistiche delle Forze armate, l'Amministrazione della difesa agevola la prestazione del servizio obbligatorio di leva presso reparti o unità ubicati nelle regioni di provenienza dei giovani incorporati. ·
5. Lo Stato promuove l'elevazione culturale e la formazione civica dei miiitari avvalendosi anche della capacità professionale e dello spirito di iniziati va dei singoli per il proficuo svolgimento delle attività di servizio.
Articolo 2
Obiezione di coscienza
1. La legge disciplina il riconoscimento dell'obiezione di coscienza e fissa le norme specifiche per adempiere i I dovere della difesa della Patria attraverso il servizio civile sostitutivo.
Articolo 3
Durata della ferma di leva
L'articolo I della legge 31 maggio 1975, n. 191, è sostituito dal seguente:
«La durata della ferma di leva per l'Esercizio, la Marina militare e l'Aeronautica militare è di dodici mesi.
La ferma di leva comprende un periodo di addestramento ed uno di attività operativa.
Per coloro che conseguono, a domanda, la nomina ad ufficiale di complemento, la durata della ferma di leva è di quindici mesi».
Articolo 4
Accertamenti sanitari e attitudinali
1. Ai fini della migliore utilizzazione del personale nei vari incarichi, il Ministro della difesa ha facoltà, se richiesto dagli interessati con domanda documentata, di sottoporre a nuova visita medica e ad esami fisio-psico-attitudinali gli arruolati che abbiano ottenuto il ritardo della prestazione del servizio militare di leva per un periodo non inferiore a tre anni. La domanda deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza dell'ultimo rinvio.
2. Gli arruolati nell'Esercito e nell'Aeronautica militare che si ritengano affetti da malattie o lesioni tali da poter essere causa di non idoneità al servizio militare possono chiedere di essere sottoposti a nuovi accertamenti sanitari entro i termini e con le modalità precisate nel manifesto di chiamata alle armi del proprio contingente.
3. Nuovi accertamenti sanitari sono disposti, se richiesti, in via eccezionale, anche dopo i termini fissati nel manifesto di chiamata alle armi nei casi di particolare gravità e in cui esista seria e manifesta compromissione delle principali funzioni fisiche o psichiche, purché sia documentata con certificazione rilasciata agli organi sanitari pubblici. Le relative modalità sono precisate nel manifesto di chiamata-alle armi del contingente di appartenenza.
4. Gli arruolati nel Corpo equipaggi Marina militare (CEMM) che, nell'anno in cui rispondono alla chiamata alle armi, si trovino nelle condizioni indicate nei commi 2 e 3, possono chiedere di essere sottoposti a nuovi accertamenti sanitari entro 30 giorni dalla ricezione della cartolina-precetto èli avviamento alle armi. La relativa domanda, corredata da certificazione rilasciata dagli organi sanitari pubblici, deve essere presentata secondo le modalità stabilite in via amministrativa.
5. L'Amministrazione della difesa sottopone a visita medica gli arruolati al momento della presentazione al corpo.
6. Gli arruolati che, dopo aver ottenuto il rinvio ai sensi dell'articolo 10, abbiano conseguito un diploma o una laurea possono essere assegnati a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, a reparti o impiegati in attività che consentano il migliore utilizzo delle loro attitudini. La domanda deve essere presentata almeno tre mesi prima della scadenza dell'ultimo rinvio, corredata dal titolo di studio conseguito.
7. I militari ed i graduati in servizio di leva in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia ed abilitati all'esercizio professionale possono essere impiegati, a domanda, e quando ve ne sia l'esigenza, per coadiuvare gli ufficiali medici nell'espletamento· di attività sanitarie.
Articolo 5
Ferma di leva prolungata
1. I militari ed i graduati in servizio di leva possono essere ammessi, a domanda, alla commutazione della ferma di leva prolungata, biennale o triennale, in relazione alle esigenze numeriche delle Forze armate fissate annualmente nella legge di bilancio, nei limiti e con le modalità di cui agli articoli 34 e 35, stabilite nel manifesto di chiamata alle armi e nel precetto per la presentazione all'esame personale presso il Consiglio di leva.
2. I militari ammessi alla ferma di leva prolungata sono inclusi nei corsi di qualificazione e di specializzazione effettuati dall'Amministrazione della difesa.
3. Per l'assegnazione ai suddetti corsi sono prese in considerazione, oltre alle richieste degli interessati, anche le qua- 1ificazioni e le specializzazioni possedute, nonchè i risultati degli esami fisiopsico-attitudinali effettuati in sede di visita di leva.
4. I giovani ammessi alla ferma di leva prolungata possono rassegnare le dimissioni, senza ulteriori obblighi, entro i primi trenta giorni di durata del corso.
Articolo 6
Ferme di leva particolari e regime transitorio
1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa sono indicate in apposita tabella la ripartizione dei militari di leva tra le Forze armate nonché le eventuali aliquote di giovani ammessi alla ferma di leva in qualità di ausiliari nell'Arma dei carabinieri.
2. I giovani che chiedono di poter svolgere il servizio militare di leva nell'Arma dei carabinieri devono presentare domanda al consiglio di leva o alle stazioni dei carabinieri. I requisiti ed i criteri per l'ammissione sono indicati nel manifesto di chiamata alle armi.
3. Soddisfatte le esigenze delle Forze armate, nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, il Ministro della difesa – di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro di grazia e giustizia – stabilisce i contingenti provvisoriamente autorizzati a prestare servizio di leva nella Polizia di Stato, nel Corpo degli agenti di custodia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
4. Nel periodo transitorio di cui al comma 3 del presente articolo le disposizioni, i benefici ed i limiti previsti nella presente legge per i militari in servizio di leva in qualità di ausiliari nell'Arma dei carabinieri si intendono estesi e riferiti, in quanto applicabili, ai giovani in servizio di leva nella Polizia di Stato, nel Corpo degli agenti di custodia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
5. Decorsi cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge cessano di avere vigore le norme di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1950, n. 913, al quarto comma dell'articolo I della legge 7 giugno 1975, n. 198, ed al terzo comma dell'articolo I della legge 8 luglio 1980, n. 343.
Articolo 7
Dispense
1. L'articolo I 00 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, è sostituito dal seguente:
«Articolo 100. – In occasione della chiamata alle armi di ogni classe di leva, qualora si prevedano eccedenze rispetto al fabbisogno quantitativo e qualitativo del personale da incorporare, sono fissati, con decreto ministeriale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, i criteri per la individuazione degli arruolati che il Ministro della difesa ha facoltà di dispensare dal servizio di leva.
li decreto ministeriale, di cui al precedente comma, deve comunque prevedere che, fatte salve le esigenze delle Forze armate, la dispensa possa essere concessa agli arruolati che si trovino, in ordine di priorità decrescente, in una delle seguenti posizioni:
- figlio unico convivente con genitori dei quali uno portatore di handicap che lo renda non autosufficiente o invalido civile affetto da mutilazione o invalidità analoga a quelle per le quali è previsto l'accompagnatore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre I 981, n. 834;
- unico fratello convivente di handicappato non autofficiente, in mancanza di genitori in grado di provvedervi e di assisterlo;
- responsabile diretto e determinante della conduzione di impresa familiare, anche se costituita in forma societaria, o del mantenimento e del sostegno della famiglia, quando si tratti di unico produttore di reddito, purché nell'impresa o nella famiglia non vi siano altri familiari, compresi tra i diciotto e i sessanta anni, esclusa la madre vedova, in grado di condurre l'azienda o di provvedere al sostentamento della famiglia;
- accertate difficoltà economiche o familiari;
- minore indice di idoneità somatico-funzionale o psico-attitudinale, secondo quanto previsto da apposito regolamento approvato con decreto ministeriale, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari».
2. A parità di condizione è data precedenza a coloro che siano in possesso d1 pm t1toh compresi tra quelli elencati al comma I ed a quanti si trovino nelle condizioni previste per l'ammissione alla dispensa dal compiere la ferma di leva dall'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, come modificato dai successivi commi del presente articolo, quando dette condizioni non siano state fatte valere in tempo utile.
3. Nel numero 1) del primo comma dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, le parole «in servizio o per causa di servizio» sono sostituite dalle s g enti: «in servizio e per causa di servizio».
4. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191' . sono aggiunti i seguenti commi:
«Parimenti, in occasione della chiamata alla leva di ciascuna classe, il Ministro della difesa, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT sul costo della vita, indica con proprio decreto i livelli di reddito e gli altri elementi obiettivi di cui i consigli di leva devono tener conto nel determinare la perdita dei necessari mezzi di sussistenza ai fini del riconoscimento dei titoli previsti nei numeri 4, 5 e 6 del primo comma.
L'elenco nominativo dei dispensati, ai sensi del presente articolo, deve essere esposto annualmente, per la durata di un mese, presso i distretti militari e gli uffici di leva delle capitanerie di porto competenti per territorio e da questi trasmesso ai comuni interessati per l'affissione agli albi comunali».
5. La Commissione prevista dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, è soppressa.
Articolo 10
Rinvio per motivi di studio
1. Dopo il secondo comma dell'articolo 19 della legge 31 maggio 1975, n. 191, sono inseriti i seguenti:
«Per ottenere il beneficio del ritardo di cui al presente articolo, il giovane deve dimostrare, per la prima richiesta, di essere iscritto ad un corso universitario di laurea o di diploma; di. aver superato – nel corso dell'anno solare precedente a quello per il quale si chiede il rinvio – per la seconda richiesta, almeno uno e, per le richieste annuali successive, almeno due, degli esami previsti dal piano di studi del corso di laurea frequentato dallo studente. Possono inoltre ottenere il beneficio del ritardo i giovani che comprovino di aver completato tutti gli esami previsti dal piano di studi e debbano ancora sostenere, dopo il 31 dicembre, il solo esame di laurea o di diploma. Il numero di esami da superare è ridotto ad uno quando il piano di studi del corso di laurea frequentato dallo studente non ne prevede, per l'anno di corso interessato, più di due.
II Ministro della difesa stabilisce le norme per consentire l'anticipo a domanda del servizio militare di leva ai giovani arruolati che conseguano la maturità o titolo di studio equipollente di scuola secondaria superiore».
2. Sono abrogate le disposizioni di cui ai numeri 2) e 3) dell'ultimo comma dell'articolo 19 della legge 31 maggio 1975,n.191.
Articolo 11
Arruolati con prole
1. Gli arruolati con prole hanno titolo a conseguire la dispensa dalla ferma di leva, anche quando tale condizione sia maturata dopo la chiusura della sessione di leva alla quale l'iscritto conc rr per ragioni di età o per legittimo rmv10.
2. Qualora la condizione di arruolamento con prole sia acquisita durante la ferma di leva, l'interessato è subito inviato in licenza illimitata senza assegni, in attesa dell'espletamento delle procedure per l'ammissione al congedo anticipato.
3. Sono abrogati il numero 8) del primo comma dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, ed il secondo comma dell'articolo 24 della stessa legge.
Articolo 15
Interventi in caso di pubbliche calamità
1. Nel quadro dei compiti istituzionali delle Forze armate e nei limiti stabiliti dalla legge 11 luglio 1978, n. 382, fermo restando il compito prioritario della difesa della Patria, è consentito, nelle zone del territorio nazionale colpite da pubbliche calamità, l'impiego dei militati di leva per concorrere nella fase di prima emergenza oltre che al soccorso immediato delle popolazioni colpite, al ripristino di infrastrutture pubbliche, alla tutela del patrimonio storico, artistico e culturale, nonchè alla salvaguardia dell'ambiente naturale. A tale scopo il Ministro della difesa dispone i possibili interventi d'intesa con le amministrazioni statali e regionali interessate.
Articolo 16
Corsi di formazione
1. I militari di leva, compatibilmente con le esigenze di servizo, sono facilitati a frequentare i corsi di formazione professionale organizzati dalle pubbliche amministrazioni e svolti nell'ambito territoriale dove prestano servizio.
2. Le pubbliche amministrazioni interessate debbono inviare i programmi dei corsi ai comandi militari situati nel territorio di loro competenza.
3. I singoli comandi provvedono alla divulgazione dei suddetti programmi presso il personale di leva e ne forniscono copia ai consigli di rappresentanza.
Articolo 17
Qualifiche e profili professionali
1. Le qualifiche professionali e le spec1ahzzaz10m acquisite durante il servizio militare, in qualunque forma prestato, attestate con diploma rilasciato dall'ente militare competente, costituiscono titolo valutabile nei corsi per titoli ed esami per l'accesso alle carriere delle pubbliche amministrazioni.
2. Con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri ella unzione pubblica e della pubblica 1struz10ne e del lavoro e della previdenza sociale, è stabilita la corrispondenza della qualifiche e specializzazioni acquisite durante il servizio militare con le qualifiche funzionali ed i profili professionali previsti dall'ordinamento del personale civile dello Stato, delle regioni e degli enti locali.
Articolo 20
Riconoscimento del servizio militare
1. Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico.
Articolo 22
Sospensione del rapporto di lavoro - Norme particolari per i pubblici concorsi
1. L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, è sostituito dal seguente:
«Articolo 77. – Gli arruolati di leva sono tenuti a compiere la ferma di leva per la durata prevista dalla normativa vigente.
La chiamata alle armi per adempiere gli obblighi di leva sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo della ferma e il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto.
Entro trenta giorni dal congedo o dall'invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il lavoratore deve porsi a disposizione del datore del lavoro per riprendere il servizio. In mancanza, il rapporto di lavoro è risolto.
Per l'ammissione ai concorsi nelle pubbliche amministrazioni e per le assunzioni in impieghi, servizi e attività in uffici pubblici e privati, non deve essere imposta la condizione di aver soddisfatto gli obblighi militari di leva o di esserne esente.
L'interessato è comunque tenuto a comprovare di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.
Per la partecipazione ai pubblici concorsi il limite massimo di età richiesto è elevato di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che hanno prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata.
I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti punbblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici.
La copia del foglio matricolare dello stato di servizio costituisce l'unico documento probatorio per l'applicazione delle norme contenute nel presente articolo».
Articolo 24
Licenze
1. Ai militari di leva ed in ferma prolungata si applica la normativa vigente in materia di licenze del personale militare, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi.
2. Soddisfatte le esigenze operative, addestrative, di sicurezza e di servizio, possono essere inoltre concesse ai militari di leva, in coincidenza con il fine settimana o con le festività, licenze brevi non superiori a trentasei ore.
3. Per i militari di leva residenti in località distanti oltre 300 chilometri dalla sede di servizio il limite massimo previsto per le licenze brevi dalla normativa vigente è elevato a venti giorni.
4. Ai militari di leva che si recano in licenza ordinaria compete il rimborso delle spese di viaggio dalla sede di servizio al comune di residenza e viceversa o della somma equivalente se la licenza è fruita in località diversa. Analogo rimborso compete ai militari che si recano in licenza straordinaria per imminente pericolo di vita e per morte del coniuge o di un parente.
5. Ai militari di leva che si recano in licenza breve è concesso il rimborso delle spese di viaggio dalla sede di servizio al comune di residenza e viceversa, limitatamente a:
- un solo viaggio, nell'anno di servizio qualora il comune di residenza sia distante dalla sede di servizio meno di 300 Km;
- n. 5 viaggi, nell'anno di servizio, qualora il comune di residenza sia distante dalla sede oltre 300 Km.
6. Ai militari di leva che si recano in licenza nei comuni di residenza distanti oltre 600 Km dalla sede di servizio sono concessi le facilitazioni di viaggio, nonché i rimborsi previsti dal presente articolo anche per l'uso dei treni rapidi.
7. Le norme di cui ai commi 2, 4 e 5 del presente articolo non si applicano ai militari di leva che prestano servizio, in qualità di ausiliari, nell'Arma dei carabinieri.
8. Il periodo trascorso dal personale di leva in licenza di convalescenza per malattia od infermità non dovute a causa di servizio, non è computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva, tranne i primi quindici giorni complessivi.
9. Analogamente non è computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva, il periodo trascorso presso luoghi di cura per infermità o malattie non dipendenti da causa di servizio, tranne i primi quarantacinque giorni complessivi.
10. I limiti di quindici e di quarantacinque giorni di cui ai commi 8 e 9 possono essere aumentati solo con esplicita e motivata decisione della competente autorità sanitaria militare a domanda degli interessati.
11. Il Ministro della difesa è autorizzato a stipulare le convenzioni per l'applicazione delle facilitazioni previste nel presente articolo.
12. Al quinto comma dell'articolo 31 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, dopo le parole «portatori di handicaps», sono aggiunte le parole «militari di leva».
Articolo 26
Divieto di discriminazione - Accesso a informazioni riservate
I. L'articolo 17 della legge 11 luglio 1978, n. 382, è sostituito dal seguente:
«Articolo 17. – Nei confronti dei militari, in sede di attribuzione di incarico, di assegnazione o di trasferimento a comandi, a enti, a reparti, ad armi o a specializzazione, sono vietate le discrimina..zioni per motivi politici o ideologici. E altresì vietata l'annotazione nelle schede informative personali di notizie relative alle opinioni politiche, religiose o sindacali dei militari, o comunque idonee a fini di discriminazioni politica dei militari stessi.
L'ammissibilità dei militari alla conoscenza di informazioni e dati segreti o riservati è subordinata a preventivi procedimenti di accertamento soggettivo, a seguito dei quali devono essere comunque esclusi coloro il cui comportamento nei confronti delle istituzioni democratiche non dia sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato».
Articolo 31
Assegni
I. A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore dalla presente legge gli assegni spettanti ai dipendenti statali, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 772, e successive modificazioni e integrazione, competono anche ai militari di cui all'articolo I della legge 5 agosto 1981, n. 440, che risultino con carico di famiglia.
2. La misura del sussidio che, in base alla legge 10 dicembre 1957, n. 1248, viene versato a titolo di soccorso giornaliero dei militari richiamati o trattenuti alle armi è raddoppiata.
Articolo 32
Trattamento economico
1. Al sottotenente di complemento e gradi corrispondenti, in servizio di prima nomina o richiamato a domanda, compete lo stesso trattamento, al netto delle ritenute assistenziali e previdenziali, del pari grado di servizio permanente effettivo.
2. Al sergente e gradi corrispondenti in ferma di leva prolungata compete lo stesso trattamento economico al netto delle ritenute assistenziali e previdenziali del pari grado in ferma volontaria.
3. Ai sottotenenti di complemento in servizio di prima nomina, e gradi corrispondenti, ed ai sergenti di complemento e gradi corrispondenti, è corrisposta la tredicesima mensilità.
4. L'indennità di rischio, nei casi e nelle misure previste dal regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, è corrisposta anche al personale di cui al comma 3 ed ai graduati e militari di truppa di leva o in ferma prolungata o in ferma volontaria.
5. Ai graduati e militari di truppa in ferma di leva prolungata biennale sono attribuite le paghe nette giornaliere di cui alla tabella allegata alla presente legge.































