Leva e università
Onorevoli Colleghi!
Vi è un principio stabilito nella Carta Costituzionale che reca: «La difesa della patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio». L'assolvimento di tale obbligo deve essere effettivamente svolto nel pieno rispetto e tutela della persona, della sua dignità, delle sue convinzioni.
Tutto ciò risulta in armonia con la stessa evoluzione che il concetto di «difesa della Patria» ha subito con l'allargamento delle relazioni e delle interdipendenze tra le nazioni e l'economia mondiale; in armonia con la costituzione della Comunità Europea, con la fine delle tensioni internazionali almeno nella forma conosciuta nell'immediato secondo dopoguerra e con il ripudio generale della guerra maturato nel nostro popolo.
Risulta infatti unanimemente riconosciuta non solo la legittimità, ma anche l'utilità di una interpretazione delle «norme fondamentali» dello Stato attenta all'evolversi dei problemi della comunità.
Nel nostro caso, se deve tenersi ferma l'obbligatorietà e generalità del servizio di leva, non può non ridimensionarsi, nel senso di renderla non esclusiva, la finalità di difesa dei confini della patria.
Ecco, dunque, che l'obbligo di leva diviene un obbligo di servizio alla comunità (con modalità varie a seconda delle vocazioni personali) per un determinato periodo di tempo ed una occasione educativa preziosa perché tale servizio diventi anche un'esperienza di vita. Per questi motivi l'attuale normativa sul servizio militare ci sembra carente; e ci pare, oggi, improcrastinabile un servizio di leva che sia effettivo momento di crescita personale, culturale e civica.
Nostro obiettivo è quello di puntare su un servizio di leva che sia momento non punitivo, non massificante, non alienante, non inutile per i giovani e per la comunità intera.
Purtroppo la «naia» rischia di essere un anno dissipato inutilmente in caserme anonime ed inospitali dove impera il formalismo ipocrita delle apparenze e delle regole.
Gà nella precedente legislatura il Parlamento ha voluto riformare organicamente la legge sulla leva per meglio rispondere alle maturate esigenze dei giovani che compiono il servizio di leva, e ne è scaturita la L. 24 dicembre 1986, n. 958.
Quattro sono i principi affermati con questa legge:
- regionalizzazione del servizio di leva;
- accertamenti sanitari e attitudinali per chi ha ottenuto il rinvio per un periodo non inferiore ai tre anni;
- impiego dei militari di leva esclusivamente per le esigenze con le attività operative, logistiche, addestrative e riguardanti il benessere del personale militare ed i servizi generali di caserma; .
- la presentazione al Parlamento di una relazione annuale sullo stato del personale di leva e in ferma di leva prolungata, nonché specifiche relazioni sullo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e sull'ammodernamento delle infrastrutture.
Si rende necessario pare, a questo punto, un passo indietro e prendere le mosse dello stesso dibattito preliminare alla legge in questione, in cui si è sottolineato «come il problema del servizio militare avesse registrato negli ultimi anni, notevoli mutamenti, dovuti al procedere della coscienza sociale». L'osservazione è giusta. In essa è racchiuso il disagio, più che altro di ordine morale, in cui vengono a trovarsi i giovani durante il servizio militare. Origine ultima di tale disagio è la mancanza di motivazione, la scarsa o nulla comprensione delle ragioni della sottoposizione ad un obbligo che si sente sempre più estraneo rispetto alla quotidianità della propria vita.
Non si tratta, come è evidente, di insofferenza generalizzata di fronte all'ordine costituito, ma del desiderio più o meno consapevole, di utilizzare appieno le proprie risorse, le proprie capacità, di realizzare in qualche modo la propria personalità anche durante il servizio di leva.
In mancanza di risposte articolate a queste esigenze il giovane vive i dodici mesi di servizio militare come una parentesi da chiudere il più presto possibile, come una perenne attesa della «prossima licenza».
La legge n. 958 del 24 dicembre 1986, dunque, coglie questa problematica realtà, ma la soluzione che per essa propone (alla luce anche della successiva applicazione) è francamente deludente.
Lo spirito della riforma è infatti quello di apportare modifiche all'attuale sistema, senza intaccare le strutture fondamentali.
Si tratta, in sostanza, di una serie di accorgimenti tendenti a rendere «più sopportabili» i mesi da prestare a servizio dello Stato, che mantengono il loro carattere di parentesi sgradita e scarsamente motivata.
Anche come semplice perfezionamento del meccanismo esistente, d'altronde, la nuova legge presenta gravi carenze, ed il punto più importante di essa, la regionalizzazione del servizio di leva, in pratica ancora non è stato attuato. In definitiva ciò che occorre è la trasformazione dell'anno di leva in un'occasione per arricchire le conoscenze, le capacità dei giovani per offrire un reale e costante servlZlo al paese, non solo di soccorso a posteriori nelle purtroppo frequenti calamità, ma ad esempio per la prevenzione delle stesse.
Il servizio di leva, infatti, costituisce un'irripetibile occasione che lo Stato ha, dopo le scuole dell'obbligo, di venire a diretto contatto con tanti giovani, a loro volta a contatto con numerosi altri coetanei, portatori di esperienze e storie tra di loro diverse, òccasione che deve essere usata per fare imaturare nel singolo quei grandi valori civili e umani che rendono vera, sensibile verso il prossimo e solidale una comunità.
Ed è anche e soprattutto in una comunità solidale, fatta capace di difendersi da tutte le cause di violenza, di emarginazione, di disagio sociale, che può nascere la vera pace.
Su queste basi ci sembra comunque importante riaprire il dibattito sulla leva almeno per ridefinirne gli aspetti strutturali. Ma sarà necessario ancora diverso tempo per giungere ad un elevato stadio di maturazione del problema.
Intendiamo quindi riprendere il filo del discorso, interrotto con l'approvazione della L. n. 958, sulla leva, partendo, appunto, da questa iniziativa legislativa, anche se ci rendiamo conto che tale proposta di legge affronta aspetti parziali del problemi.
In particolare si vuole introdurre due ulteriori meccanismi di garanzia per il giovane sottoposto alla leva.
In primo luogo questa proposta di legge modifica l'art. 7 della L. n. 958 introducendo, per i casi di esonero dal servizio di leva, il criterio del computo sul reddito familiare al fine di tutelare maggiormente le famiglie monoreddito e le famiglie numerose.
In secondo luogo questa proposta di legge modifica l'art. 10 della L. n. 958 elevando a 2 (3 per gli studenti lavoratori) il numero di anni in cui può essere chiesto il rinvio del servizio di leva oltre la durata legale del corso di laurea.
Su quest'ultimo tema si è creato un dibattito tale tra le forze politiche, tra parlamento e governo, tra gli studenti che si rende necessario intervenire concretamente per ripristinare un diritto per gli studenti: si tratta del diritto di completare sistematicamente gli studi intrapresi prima di compiere il servizio militare.
Modifiche degli art. 7 e 10 della Legge 24.12.86 n. 958 recante
«Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata»
Articolo 1
L'art. 7 comma 4 della legge 24 dicembre 1986 n. 958, risulta così modificato:
«Dopo l'ultimo comma dell'art. 22 della legge del 31 maggio 1975, n. 191, sono aggiunti i seguenti commi:
Parimenti in occasione della chiamata alla leva di ciascuna classe, il Ministro della Difesa, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT sul costo della vita, indica con proprio decreto i livelli di reddito e gli altri elementi obiettivi di cui i consigli di leva devono tenere conto nel determinare la perdita dei necessari mezzi di sussistenza ai fini del riconoscimento dei titoli previsti nei numeri 4, 5 e 6 del primo comma.
I livelli di reddito di tale decreto del Ministero della Difesa dovranno essere computati su base familiare, considerando il reddito complessivo percepito dal nucleo familiare suddiviso per il numero dei componenti la famiglia stessa.
L'elenco nominativo dei dispensati, ai sensi del presente articolo deve essere esposto annualmente, per la durata di un mese, presso i distretti militari e gli uffici di leva delle capitanerie di porto competenti per territorio e da questi trasmesso ai comuni interessati per l'affissione agli albi comunali».
Articolo 2
L'art. 10 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 risulta così modificato:
I) 1° comma dell'art. 19 della legge 31 maggio 1975, n. 191 invariato;
II) 2° comma dell'art. 19 della legge 31 maggio 1975, n. 191 risulta così modificato: «Fermi restando i limiti massimi di età stabiliti dal precedente comma, il ritardo della prestazione del servizio alle armi può essere concesso per un periodo di tempo pari alla durata legale del corso di laurea aumentata di due anni. Per i laureati iscritti ai corsi di elettronica o di ingegneria aerospaziale o di medicina aereonautica o spaziale, si considera la durata del corso di specializzazione aumentata di un anno».
III) Dopo il secondo comma dell'art. 19 della legge 31 maggio 1975 n. 191 così modificato, sono inseriti i seguenti commi:
«Per gli studenti lavoratori è prevista un'ulteriore dilazione di un anno, oltre a quella ordinaria di cui al comma precedente, al fine di tenere in considerazione la particolare condizione di studio in cui si trova tale categoria di studenti.
Per ottenere il beneficio del ritardo di cui al presente articolo, il giovane deve dimostrare, per la prima richiesta, di essere iscritto ad un corso universitario di laurea o diploma; di aver superato – nel corso dell'anno solare precedente a quello per il quale si chiede il rinvio – per la seconda richiesta, almeno uno e, per le richieste annuali successive, almeno due, degli esami previsti dal piano di studi del corso di laurea frequentato dallo studente.
Possono inoltre ottenere il beneficio del ritardo i giovani che comprovino di aver completato tutti gli esami previsti dal piano di studi e debbano ancora sostenere, dopo il 31 dicembre, il solo esame di laurea o di diploma.
Il numero di esami da superare è ridotto ad uno quando il piano di studi nel corso di laurea frequentato dallo studente non ne prevede, per l'anno di corso interessato, più di due.
Il Ministero della difesa stabilisce le norme per consentire l'anticipo a domanda del servizio militare di leva ai giovani arruolati che conseguono la maturità o titolo di studio equipollente di scuola secondaria superiore».
2) Sono abrogate le disposizioni di cui ai numeri 2) e 3) dell'ultimo comma dell'articolo 19 della legge 31 maggio 1975, n. 191.


































