Servizio civile

Le troppe «obiezioni» all'obiezione di coscienza

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Uno dei temi fondamentali di questi anni per il Movimento giovanile dc è stato quello della riforma della leva e dell'obiezione di coscienza.

Su quest'ultimo tema, in questo momento si registra una fase di stallo nella stesura del testo definitivo dopo che il comitato ristretto della Commissione difesa ha concluso i lavori con una ipotesi preparata dal dc Paolo Caccia e su cui si è impegnato l'ex delegato nazionale Renzo Lusetti.

Riteniamo cosa utile, prima di riprendere, con l'anno nuovo il dibattito e le iniziative politiche, pubblicare il testo preparato in comitato ristretto ed il resoconto del dibattito in commissione.

Sulle posizioni, che abbiamo chiarissime, specie quelle del Ministero della difesa e dei «cosiddetti» partiti laici, il commento è superfluo.

RDGP

 

Il testo delle proposte

 

Martedì 13 dicembre 1988

Proposte di legge:

Amodeo ed altri:
Istituzione, per i laureati in medicina e chirugia, in un servizio civile sostitutivo del servizio militare sulle navi mercantili (166).
(Parere della V, della IX e della Xli Commissione).

Caccia ed altri:
Nuove norme sull'obiezione di coscienza al servizio militare (436).
(Parere della I, della Il, della V, della VIII e della Xl Commissione).

Ferrari Marte ed altri:
Integrazione alla legge 15 dicembre 1972, n. 722, concernente l'assegnazione degli obiettori di coscienza agli uffici tecnici erariali per il riordino del catasto (966).
(Parere della I, della V e della VI Commissione).

(Seguito dell'esame a rinvio).

Il Presidente Lelio Lagorio avverte che il relatore Paolo Pietro Caccia non è potuto ancora giungere in Commissione per le agitazioni nel settore dei trasporti, e pertanto propone, di rinviare i lavori al termine della seduta in sede legislativa.

La commissione concorda.

(La seduta sospesa alle 10,40, è ripresa alle 12,45).

Su proposta del Presidente Lelio Lagorio, la Commissione delibera, ai sensi dell'articolo 77 del regolamento, l'abbinamento alle proposte di legge in esame nn. 166, 436 e 966, concernenti l'obiezione di coscienza, delle proposte di legge Fincato e Cristofori n. 567, Rodotà ed altri n. 1203, Ronchi ed altri n. 1946, Salvoldi ed altri n. 2655 e Capecchi ed altri n. 1989, vertenti sulla stessa materia.

Il relatore Paolo Pietro Caccia ripercorre l'andamento dei lavori del Comitato ristretto, convocato per ben tredici volte ma riunitosi solo in quattro occasioni, per ragioni connesse solo in parte allo svolgimento dei lavori dell'Assemblea.

Informa quindi di aver redatto un primo testo unificato relativo sia alla proposta n. 2795 sia alle altre proposte già presentate.

Raccogliendo le proposte di modifica al testo, ne ha poi formulato una seconda versione, che non ha potuto ottenere il consenso del Comitato ristretto.

Ha perciò ritenuto che la soluzione migliore, la strada più scorrevole per una tempestiva approvazione di una legge che suscita vaste aspettative sociali e scuote le coscienze, fosse quella di una diretta ed esplicita assunzione di responsabilità da parte di tutti i gruppi parlamentari, mediante la rimessione alla Commissione in sede plenaria.

Illustra quindi il seguente testo unificato:

Art. 1.

1. I cittadini obbligati alla leva, che rifiutano per obbligo di coscienza gni uso violento delle armi, non intendono arruolarsi nelle Forze Armate, adempiono al dovere costituzionale di difesa della Patria mediante la prestazione di un servizio civile equivalente, da attuarsi nei modi previsti dalla presente legge.

2. I motivi di coscienza adotti devono essere attinenti ad una concezione generale della vita basata su profondi convincimenti religiosi o filosofici o morali professati dal soggetto.

Il diritto di obiezione di coscienza al Servizio Militare non è esercitabile da parte di coloro che:

a) risultino titolari, al momento della domanda, di licenze, o autorizzazioni relative alle armi indicate rispettivamente negli articoli 28 e 30 del testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con decreto regio del 18 giugno 1931, N. 773;

b) siano stati condannati, con sentenza definitiva, per determinazione, porto, trasporto, importazione o esportazione abusivi di armi e materiali esportazione;

c) siano stati sottoposti a misure di prevenzione per appartenenza a gruppi eversivi o di stampo mafiosi;

d) siano stati condannati, con sentenza definitiva, per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o cose.

Art. 2.

1. Nel bando di chiamata di leva predisposto dal Ministero della difesa deve essere fatta esplicita menzione dei diritti e dei doveri concernenti l'esercizio dell'obiezione di coscienza, con la stessa diffusione e modalità per la chiamata di leva.

Art. 3.

1. I cittadini indicati nel comma 1 dell'articolo 1 devono presentare domanda motivata ai componenti organi di leva entra sessanta giorni dall'arruolamento. Fino al momento della definizione della medesima, la chiamata alle armi si intende per essi sospesa.

2. All'atto di presentare la domanda o comunque prima della notifica di riconoscimento l'obiettore indica le proprie scelte in ordine: all'area vocazionale, al settore di impiego oltre all'Ente presso cui intende svolgere il servizio. A tal fine la dichiarazione può essere correlata da qualsiasi documento di attestazione che sia ritenuto rilevante ai fini di evidenziare le motivazioni di coscienza addotte, nonché la documentazione attestante eventuali esperienze o titoli di studio o professionali utili.

3. Gli arruolati al servizio civile, ammessi al ritardo e al rinvio del Servizio per i motivi previsti dalla Legge, nel caso che non abbiano presentato dichiarazione nei tempi stabiliti potranno produrla al predetto organo di leva entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla chiamata alle armi.

Art. 4.

1. Il Ministro della Difesa, verificata l'assenza delle cause ostative di cui all'articolo 1 comma 2, decreta entro il termine perentorio di 6 mesi dalla presentazione della domanda, circa l'accoglimento della stessa.

2. La mancata decisione entro il termine di sei mesi comporta l'accoglimento della domanda.

3. In caso di decisione negativa del Ministro della Difesa, il giovane può chiedere di essere ascoltato dal Consiglio, in caso contrario può far ricorso alla giustizia ordinaria. Detto ricorso sospende la chiamata alle armi sino alla pronuncia definitiva in merito.

4. La reiezione definitiva della domanda comporta l'obbligo di prestare il servizio militare per la durata prescritta.

Art. 5.

1. Per la verifica delle domande è istituito il Consiglio Nazionale dell'obiezione di coscienza.

Il CNO è composto da un Magistrato della magistratura ordinaria che lo presiede, da un rappresentate del Ministero della Difesa, da due rappresentanti degli Enti proposti dal CNESC e da un segretario.

Tale organo è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. Il parere del CNO è vincolante ai fini della definizione della domanda.

3. Il CNO ha sede presso il Ministero della Difesa.

Art. 6.

1. l cittadini ammessi ad avvalersi delle disposizioni della presente legge sono equiparati ad ogni effetto civile, amministrativo, previdenziale, nonché ai fini del trattamento economico, ai cittadini che presentano il servizio militare. L'assistenza sanitaria è assicurata dal servizio sanitario nazionale.

Art. 7.

1. Dalla data dell'accoglimento della domanda di riconoscimento di obiezione di coscienza i nominativi degli obiettori vengono cancellati dalle liste originarie per l'arruolamento di terra o di mare e vengono contestualmente inseriti nella lista del Servizio Civile Nazionale.

La lista degli obiettori di coscienza prevede tre contingenti annui per la chiamata al servizio.

Capo II
Il servizio civile nazionale

Art. 8.

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il dipartimento del Servizio Civile Nazionale (S.C.N.);

2. Il dipartimento del Servizio Civile Nazionale ha i seguenti compiti:

a) organizzare e amministrare l'utilizzo degli obiettori di coscienza, assegnandoli al dipartimento della Protezione civile o agli enti convenzionati di cui alla lettera b;

b) stipulare convenzioni con enti o organizzazioni pubbliche o private, con esclusione di quelle appartenenti alla pubblica amministrazione, per l'utilizzo degli obiettori di attività di assistenza, prevenzione, cura e riabilitazione, reinserimento sociale, educazione, protezione civile, cooperazione allo sviluppo, difesa ecologica, salvaguardia del patrimonio artistico e ambientale, tutela e incremento del patrimonio forestale;

c) curare la formazione e l'addestramento degli obiettori, organizzando appositi corsi di preparazione al servizio civile, di intesa con il Servizio Nazionale della Protezione Civile e con gli enti convenzionati;

d) verificare tramite le prefetture, la consistenza e le modalità delle prestazioni di servizio da parte degli obiettori di coscienza e il rispetto di convenzioni e accordi stipulati con gli enti e con il Dipartimento della Protezione Civile;

e) predisporre, d'intesa con il servizio nazionale della Protezione Civile, piani per il richiamo degli obiettori in caso di pubblica calamità e per lo svolgimento di periodiche attività addestrative;

f) predisporre le linee del regolamento generale di disciplina per gli obiettori di coscienza;

g) definire i criteri per i rimborsi dei costi.

3. L'organizzazione del dipartimento del Servizio civile nazionale è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 9.

1. Il Ministro della difesa trasmette mensilmente al dipartimento del Servizio civile nazionale i nominativi degli obiettori di coscienza e le cui domande sono state accettate.

2. Gli obiettori di coscienza ammessi al servizio civile sono assegnati entro il termine perentorio di tre mesi dal loro riconoscimento.

3. Nell'assegnazione dell'obiettore al servizio deve essere tenuto conto delle indicazioni espresse in merito al settore di impiego, all'ente ed al luogo di svolgimento del servizio, oltreché del previo accordo tra obiettore ed ente.

4. La durata del servizio civile è superiore di tre mesi rispetto alla ferma di leva; tale periodo deve essere prevalentemente utilizzato per i corsi di preparazione al servizio civile di cui alla lettera C del comma 2 dell'articolo 8.

Art. 10.

1. Al dipartimento del Servizio civile nazionale è affidata la tenuta del registro degli obiettori di coscienza riconosciuti e dell'albo degli enti ed organizzazioni che intrattengono – rapporti con il medesimo.

2. Presso il dipartimento del Servizio civile nazionale è costituita la consulta nazionale enti per il servizio civile con sigla CNESC quale organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto per il dipartimento del Servizio civile nazionale.

3. La consulta è formata da:

  • un rappresentante del ministero della Protezione Civile;
  • rappresentanti degli enti convenzionati operanti a livello nazionale;
  • delegati di organismi rappresentativi di enti convenzionati distribuiti su base territoriale nazionale;
  • delegati di organismi rappresentativi di obiettori operanti su base territoriale nazionale.

4. Detta consulta deve essere costituita entro quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 11.

1. Gli enti e organizzazioni pubbliche e private che intendano concorrere all'attuazione del servizio civile mediante l'attività degli obiettori di coscienza, per essere ammessi alla convenzione e al relativo finanziamento devono possedere i seguenti requisiti:

a) assenza di scopo di lucro;

b) corrispondenza tra le proprie finalità istituzionali e quelle di cui alla lettera b} del comma 2 dell'articolo 8;

c) capacità organizzativa in rapporto al servizio civile.

 

2. Tali enti ed organizzazioni inoltrano domanda di ammissione alla convenzione al dipartimento del servizio civile nazionale con l'indicazione dei settori di intervento di propria competenza, delle sedi e dei centri operativi per l'impiego degli obiettori, del numero totale dei medesimi e della loro distribuzione nei vari luoghi di servizio.

3. In nessun caso l'obiettore può essere utilizzato in sostituzione di impiegati ed operai assunti o da assumere per obblighi di legge o per norme statutarie organiche dell'organismo presso cui presta servizio civile.

4. Ogni convenzione viene stipulata sulla base della presentazione di un preciso progetto di impiego in rapporto alle finalità dell'ente e nel rispetto delle norme che tutelano l'integrità fisica e morale del cittadino.

5. I rapporti tra Enti e Servizi Civili Nazionali sono regolati da apposita convenzione redatta dal dipartimento del Servizio Civile Nazionale, previa consultazione della Consulta Nazionale per il servizio civile, di cui al comma 2 dell'articolo 10.

6. Il finanziamento deve essere commisurato ai costi reali, come da regolamento da emanarsi da parte del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 12.

1. Gli obiettori di coscienza, assegnati dal Servizio civile nazionale alla protezione civile, vengono da questa utilizzati per i propri fini istituzionali direttamente o su richiesta presso enti locali e comunità montane.

Art. 13.

1. Il Servizio Civile Nazionale comunica al Ministero della Difesa l'avvenuto espletamento del servizio da parte dell'obiettore di coscienza entro un mese dalla cessazione di esso.

2. I competenti organi di leva provvedono a porre l'interessato in congedo illimitato, dandogliene tempestivamente comunicazione.

Art. 14.

1. Tutti coloro che hanno prestato servizio civile ai sensi della presente legge o della legge 15 dicembre 1972, n. 772, nonché tutti coloro i quali si siano avvalsi dell'articolo 33 della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, sono soggetti, sino al quarantacinquesimo anno di età, al richiamo in caso di pubblica calamità e per lo svolgimento delle periodiche attività addestrative di cui alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 8.

2. Il dipartimento del Servizio civile nazionale tiene apposito elenco dei cittadini soggetti a richiami ai sensi del comma 1.

3. Nel periodo di richiamo si applicano integralmente le norme penali e disciplinari previste dalla presente legge per gli ammessi al servizio civile.

Capo III.
NORME PENALI E DISCIPLINARI

Art. 15.

1. La magistratura ordinaria è competente a giudicare i reati commessi dagli obiettori di coscienza.

2. Essi sono soggetti alle norme disciplinari delle organizzazioni cui sono assegnati in raccordo con il regolamento generale di disciplina predisposto dal Servizio civile e sono soggetti alla giurisdizione penale ordinaria fin dal momento dell'accoglimento della domanda di riconoscimento di obiettore di coscienza.

3. Chiunque, ammesso al beneficio della presente legge, rifiuta il servizio civile, è punito, se il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da due a quattro anni.

Alla stessa pena soggiace, sempreché il fatto non costituisca più grave reato, chiunqJe, al di fuori dei casi di ammissione ai benefici della presente legge, rifiuta in tempo di pace, prima di assumerlo, il servizio militare di leva adducendo i motivi di cui all'articolo 1. La determinazione avviene in stabilimenti penali civili.

L'espiazione della pena esonera dalla prestazione del servizio militare di leva.

L'imputato ed il condannato possono fare domanda di essere nuovamente assegnati ad un servizio militare non armato o ad un servizio civile, nel caso previsto dal primo comma, o di essere arruolato alle Forze Armate, nel caso previsto al secondo comma. Sull'accoglimento della domanda decreta il Ministero della Difesa, sentito il parere vincolante della commissione di cui al comma 1 dell'articolo 5.

L'accoglimento della domanda sospende il processo o l'esecuzione della pena.

Il completamento del servizio assunto in conseguenza della domanda di cui al comma precedente, estingue il reato, e se vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione della pena.

Art. 16.

1. La decadenza dal riconoscimento dell'obiezione di coscienza, con conseguente obbligo di prestare servizio militare, è prevista:

a) nel caso di condanna penale per i delitti di cui alla lettera b} del comma 2 dell'articolo 1;

b) nel caso di violazione del comma 1 dell'articolò 17;

e) nel caso di violazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 18.

 

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è approvato il regolamento generale di disciplina per gli obiettori e sono determinate le procedure disciplinari per l'irrogazione delle sanzioni previste dai commi precedenti.

3. Tali sanzioni disciplinari sono irrogate all'obiettore di coscienza:

a) nel caso di omessa presentazione senza giusto motivo, entro 15 gg. dalla data stabilita, e nel caso di allontanamento immotivato dall'ente o dal dipartimento della protezione civile cui era stato assegnato;

b) nel caso di gravi mancanze ed irregolarità riscontrate dall'ente o dal dipartimento della protezione civile presso cui svolge il servizio e riconosciute come tali da un apposito organismo del Servizio Civile Nazionale.

Art. 17.

1. Colui che presta servizio civile non può assumere impieghi pubblici o privati, iniziare attività professionali, iscrivendosi a corsi o a tirocinii propedeutici ad attività professionali, che impediscano il normale espletamento di detto servizio.

2. Per colui che si trovasse già nell'esercizio delle attività e delle funzioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni valevoli per i cittadini chiamati al servizio militare.

Art. 18.

1. A coloro che sono stati riconosciuti a prestare servizio civile è permanentemente vietato di tenere e usare le armi e munizioni indicate rispettivamente negli articoli 28 e 30 del testo unico di Pubblica Sicurezza, (approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773), nonché di fabbricare in proprio e commerciare, anche a mezzo di rappresentante, le armi e le munizioni predette.

2. È altresì vietato di riconoscere incarichi presso enti o organizzazioni che siano direttamente finalizzati alla progettazione e alla costruzione di armi e di sistemi di armi.

3. Alle autorità di Pubblica Sicurezza è fatto divieto di rilasciare o rinnovare a coloro che sono stati riconosciuti a prestare il servizio civile alcuna autorizzazione relativa all'esercizio delle attività di cui sopra.

4. Chiunque trasgredisca ai divieti di cui ai commi 1 e 2 è punito, qualora il fatto non costituisca reato più grave, con l'arresto da un mese a un anno e con l'ammenda da lire 500.000 a lire 2.000.000, oltre alla decadenza del riconoscimento per il servizio civile.

Art. 19.

1. Gli enti convenzionati e il Dipartimento della Protezione Civile che contravvengono a norme di legge o alle disposizioni della convenzione, ferme restando le eventuali responsabilità penali individuali, sono soggetti al provvedimento di risoluzione o di sospensione della convenzione stessa con provvedimento motivato dal dipartimento del Servizio Civile Nazionale.

2. In caso di risoluzione o sospensione della convenzione con un ente, il dipartimento del Servizio Civile Nazionale provvede alla riassegnazione degli obiettori che prestavano servizio presso quell'ente, sino al completamento del periodo prescritto, tenendo conto delle indicazioni espresse nella domanda.

Art. 20.

1. Per l'assolvimento dei compiti previsti dalla presente legge è istituito presso il Ministero del Tesoro il fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza, da iscrivere con apposita voce nel bilancio dello Stato.

2. Il Fondo è costituito:

a) da una quota a parte della somma iscritta al bilancio della Protezione Civile;

b) da una quota a parte delle somme iscritte nel bilancio della Difesa, pari al costo pro capite di un soldato dell'esercito, rapportato al numero degli obiettori.

3. Il Fondo è destinato:

a) al trattamento economico degli obiettori;

b) alla gestione del vitto, dell'alloggio e del vestiario, come previsti dal testo della convenzione;

c) al finanziamento dei corsi teorico pratici di formazione al servizio civile, all'informazione sul servizio civile nazionale.

Art. 21.

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta ogni anno al Parlamento, entro il 30 Giugno, una relazione sull'organizzazione e sulla gestione del servizio civile, nonché sul comportamento globale dei giovani nella scelta del servizio per l'adempimento del dovere costituzionale.

Art. 22.

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica è tenuto ad emanare le norme di attuazione e a formulare il testo della convenzione tipo, dopo aver acquisito i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

Art. 23.

1. La legge 15 dicembre 1972, n. 772, e le successive modifiche di integrazione sono abrogate.

 

Il deputato Raniero La Valle si rammarica che un chiarimento effettivo non si sia potuto svolgere in Comitato ristretto e dichiara che il fatto che questa possibilità sia venuta meno lo induce a qualche cautela nel prosieguo dell'iter. Pertanto si oppone ad un esame immediato dell'articolato proposto dal relatore, che a suo avviso deve seguire e non precedere un approfondito dibattito dal quale possano venire evidenziati quei punti che il Comitato ristretto non ha voluto o potuto dirimere.

Il Governo ha giustamente scelto di non presentare un proprio testo: si tratta infatti di una grande questione sociale, che investe ragioni di principio. Occorre dunque che il Parlamento non sprechi questa occasione, procedendo ad una verifica effettiva delle differenti posizioni, senza cedere alla tentazione di mere contrapposizioni.

Si tratta preliminarmente di chiarire la vera natura dell'obiezione di coscienza, per passare dalla concezione che la ritiene un disvalore, un errore, tale perciò da non poter avere diritti, a quella che la inquadra come valore meritevole di tutela. Certo non va minimizzata la valenza provocatoria della questione; ma si tratta di una provocazione salutare, connessa altresì all'affermazione che il servizio militare non esaurisce il compito della difesa della patria. Anzi, non vi è contrapposizione tra i valori dell'obiezione di coscienza e quelli della difesa della patria, entrambi fondati sull'ispirazione pacifista della Carta costituzionale. Non vi è dubbio peraltro che un chiarimento occorra anche circa l'ambito del fenomeno: basta pensare che ancora persiste l'opinione che l'obiezione di coscienza corrisponda al ripudio del maneggio delle armi. Tesi questa insostenibile dal punto di vista teorico e che confina l'origine dell'obiezione in un ambito prettamente individualistico. È poi vero che occorre togliere alle autorità preposte alle decisioni sulle domande ogni carattere inquisitorio, ma prestabilire condizioni ostative significa escludere talune categorie di soggetti. Perciò da più parti si chiede che tali condizioni ostative siano ritenute meramente presuntive, e non assolute. Sottolinea infine l'opportunità che la Commissione indicata dal testo sia istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e che si operi per togliere alla maggior durata del servizio civile rispetto a quello militare ogni significato punitivo.

Il deputato Luciano Rebulla sottolinea di non comprendere perché il dissenso rispetto al testo del relatore non si possa tradurre nella formulazione di emendamenti ad esso, senza precluderne il recepimento 1come testo-base da parte della Commissione. Ritiene infatti che sia in atto una manovra dilatoria, mirata ad un affossamento del testo, che non mancherà di denunciare anche all'esterno.

Dopo brevi interventi dei deputati Giuseppe Zamberletti, Maria Teresa Capecchi, Mauro Dutto, Edoardo Ronchi e Giovanni Pellegatta, Renzo Lussetti e Isaia Gasparotto, la Commissione – su proposta del Presidente – rinvia a domani 14 dicembre il seguito dei lavori, in modo da favorire una ulteriore riflessione dei gruppi.

La seduta termina alle 13,45.

 

Il dibattito alla Commissione difesa

IN SEDE REFERENTE MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 1988, ORE 9,40.

Presidenza del Presidente Lelio LAGORIO e del Vicepresidente Isaia GASPAROTTO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Gaetano Gorgoni.

Proposte di legge:

Amodeo ed altri:
Istituzione, per 
laureati in medicina e chirurgia, di un servizio civile sostitutivo del servizio militare sulle navi mercantili (166).
(Parere della V, della IX e della XII Commissione).

Caccia ed altri: Nuove norme sull'obiezione di coscienza al servizio militare (436).
(Parere della I, della Il, della V, della VIII e della XI Commissione).

Fincato e Cristoni:
Regolamentazione del servizio civile alternativo al servizio di leva (567).
(Parere della I, della II, della V e della XI Commissione).

Ferrari Marte ed altri:
Integrazione alla legge 15 dicembre 1972, n. 722, concernente l'assegnazione degli obiettori di coscienza agli uffici tecnici erariali per il riordino del catasto (966).
(Parere della I, della V e della VI Commissione).

Rodotà ed altri:
Nuove norme 
per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza (1203).
(Parere della I, della II, della V, della XI e della XII Commissione).

Capecchi ed altri: Riconoscimento dell'obiezione di coscienza al servizio militare (1878). (Parere della I, della II, della V, della VII, della XI e della XII Commissione).

Ronchi e Tomino: Norme sul diritto all'obiezione di coscienza e sul servizio di difesa civile e popolare non violenta (1946).
(Parere della I, della II, della III, della V, della VII, della VIII e della XI Commissione).

Salvoldi ed altri:
Regolamentazione del servizio civile alternativo (2655).
(Parere della I, della II, della V, della VIII, della XI e della XII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Edoardo Ronchi

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti.

Il deputato Edoardo Ronchi sottolinea il grande valore della questione dell'obiezione di coscienza, che attinge alla sfera dei principi fondamentali della persona ed ha vasta risonanza nazionale ed internazionale, tanto da venire riconosciuta e sancita anche in una risoluzione delle Nazioni Unite. Infatti il 1° marzo 1987 la Commissione sui diritti umani dell'Onu ha approvato una risoluzione a favore del diritto all'obiezione di coscienza al servizio militare. Con questo storico gesto, che ha visto l'Italia tra i paesi promotori, l'Onu ha di fatto ascritto tale diritto tra quelli fondamentali di pensiero, coscienza e religione. Si è così attestato al massimo livello che l'obiezione di coscienza al servizio militare è basata su principi e ragioni di coscienza che inducono profondi convincimenti di carattere religioso, etico e morale. Ma la risoluzione è andata oltre un riconoscimento di principio, spingendosi fino a formulare un espressa raccomandazione agli Stati affinché considerino l'obiezione di coscienza un legittimo esercizio di un diritto fondamentale: prendano misure atte a dispensare dal servizio militare coloro che obiettino sulla base di schiette motivazioni; valutino l'introduzione di forme di servizio alternativo senza ricorrere a misure di coercizione della libertà personale ai danni degli obiettori e stabiliscano procedure imparziali di determinazione della validità delle motivazioni addotte a sostegno dell'obiezione. Precisa quindi che lo Stato e il legislatore non possono presupporre la malafede dei cittadini, e nella fattispecie degli obiettori. Inoltre è vero che non si può premiare l'obiettore di coscienza, ma non si deve nemmeno punirlo, come le recenti pronunce della Corte costituzionale hanno chiaramente evidenziato.

In sostanza il servizio militare può essere sostituito dal servizio civile, che deve potersi sviluppare nel senso della difesa sociale della patria, come servizio pacifista, rivolto alla tutela del territorio, ad una azione di protezione civile, con una chiara annotazione non violenta.

Dopo aver esposto le sue perplessità circa la fisionomia che il testo del relatore attribuisce alla comunicazione esaminatrice, sottolinea che l'assenza di un servizio civile nazionale è stata la principale carenza della legge n. 772.

Preannuncia infine la presentazione di emendamenti.

Mauro Dutto

Il deputato Mauro Dutto sottolinea l'importanza di un provvedimento legislativo razionalizzatore in una tematica che suscita vaste aspettative sociali. Proprio la delicatezza della materia impone di procedere con attenzione, in particolare con obiettivo rispetto dello spirito che pervade la Carta costituzionale. Non è in questione l'effettiva volontà politica di dirimere la questione, tanto è vero che la rilevanza nazionale e internazionale cui la tematica è assurda negli ultimi tempi deriva proprio dalla diffusa sensibilità nel Paese e tra le forze politiche. E neppure è in discussione il fatto che la libertà di coscienza e di religione debba essere considerata un diritto. Il problema è invece quello di contemperare questo diritto con gli altri diritti sanciti dalla Costituzione, di trovare equilibri fondati su principi di equità, per esempio quello dell'eguaglianza con tutti i cittadini che adempiono al servizio militare. Rispetto a questo complesso di problemi il testo del relatore, rispetto al quale preannuncia il proprio dissenso su punti specifici, costituisce una utile base per un confronto costruttivo in sede parlamentare. Dichiara quindi la disponibilità del gruppo repubblicano per una verifica approfondita sia tra le diverse componenti della Commissione sia nell'ambito della maggioranza, per arrivare alla approvazione di un testo che risponda alle legittime aspettative sociali in un quadro di coerenza con i principi costituzionali.

Maria Teresa Capecchi

Il deputato Maria Teresa Capecchi sottolinea che l'obiezione di coscienza ha rappresentato in questi anni una problematica ricca di implicazioni e di stimoli anche per le sue connessioni con l'attualità del modello di difesa.

Uno dei profili principali della questione è costituito dal rapporto fra difesa della patria ed obbligatorietà del servizio militare: si tratta di rendere indipendenti i due aspetti, assicurando la difesa della patria ma non precludendone l'attuazione mediante un servizio civile sostitutivo. Quanto poi al modo di pervenire ad una soluzione positiva, data la vasta attesa nella società civile e tra le forze politiche, ritiene che la legge debba scaturire da un confronto aperto tra tutte le diverse correnti ideali e politiche, rifugendo dalla tentazione di approvare un testo a colpi di maggioranza.

Il terreno del confronto potrà essere concretamente costituito dall'articolo 1, che è un punto nevralgico sul quale occorre la massima chiarezza.

A suo avviso, il problema non è quello di definire l'obiezione di coscienza, ma quello di stabilire per legge il diritto all'obiezione, partendo dal presupposto che è costituzionalmente corretto che il servizio militare non esaurisca il dovere della difesa della patria.

Nel merito dell'articolato, occorre in particolare incentrare l'attenzione nel soggetto obiettore, e non nei singoli enti ed associazioni di settori. Per questo occorre corredare un chiaro riconoscimento del diritto con l'introduzione di elementi di rigore del controllo.

Renzo Lusetti

Il deputato Renzo Lusetti sottolinea come l'obiezione di coscienza si ponga nella realtà odierna come una scelta politica di frontiera, sia come atto singolo sia come ipotesi legislativa. Si tratta di un problema particolarmente sentito specialmente nel mondo cristiano, soprattutto in relazione alla necessità di realizzare un costume e un sistema di vita che saldino l'esigenza della difesa sociale con l'aspirazione dell'uomo ad una pace profonda e attiva. Così, nonostante sembri che nella politica non vi sia spazio per una utopia non violenta, ma solo per la realpolitik, è necessario che il Parlamento guardi all'obiezione di coscienza (sia pure con opportune garanzie idonee a verificare la reale attendibilità delle domande) quale radar che può captare il mutamento dei tempi. Per far questo occorrono strumenti adeguati: ma la legge n. 772 del 1972 versa in uno stato insoddisfacente. Occorre perciò riformarla senza indugi. In tal senso il testo del relatore rappresenta un'utile base di discussione, e non certo un prodotto chiuso ad ogni contributo né suscettibile di miglioramenti. È perciò favorevole alla sua adozione quale testo base per un percorso legislativo più chiaro e spedito.

Dopo essersi soffermato sulla necessità di coerenza circa le condizioni non ostative, precisa che è opportuno non privilegiare ma neppure penalizzare i movimenti e gli enti degli obiettori, così come gli enti locali, che in molti casi hanno operato bene. In definitiva invita la Commissione a procedere celermente nei lavori per evitare di disattendere le giuste aspettative che il Paese ripone nel Parlamento.

Luciano Rebulla

Il deputato Luciano Rebulla ritiene sia giunto il momento di arrivare ad una decisione circa il prosieguo dell'esame. A monte vi è gia un lungo e serio approfondimento, nonché incontri con le associazioni, gli enti, il complesso mondo che gravita intorno all'obiezione. E sono stati anche enucleati i nodi della tematica: la fisionomia della commissione, la durata del servizio civile, la questione dell'area vocazionale. Occorre pertanto sciogliere riserve pregiudiziali, assumendo il testo del relatore come testo base, senza con ciò precludere la strada a qualsiasi ipotesi di apporto migliorativo. In sostanza, poiché il testo del relatore non è ritenuto inemendabile, non vede quali ragioni vi siano purché non venga assunto come testo base. Solo in tal modo si potranno evitare inutili ritardi.

Raniero La Valle

Il deputato Raniero La Valle prende atto della maggiore disponibilità proveniente dal gruppo democratico cristiano.

Dopo brevi precisazioni del relatore Paolo Pietro Caccia e del deputato Salvatore Meleleo, il Presidente Lelio Lagorio, per concomitanti votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dei lavori ad altra seduta.

(La seduta, sospesa alle 11,1O è ripresa alle 18,15).

 

Proposte di legge:

Caccia ed altri:
Nuove norme in materia di avanzamento e stato giuridico degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza e modifiche e integrazioni della legge 19 maggio 1986, 
n. 224 (2795).
(Parere della V e della Xl Commissione).

Stegagnini ed altri:
Modifiche ed integrazioni autentiche di alcune norme della legge 19 maggio 1986, 
n. 224, e della legge 10 maggio 1983, n. 212, concernenti il reclutamento, lo stato e l'avanzamento di sottufficiali ed ufficiali delle Forze armate (1258).
(Parere della I, della V e della Xl Commissione).

Mannino Antonino ed altri:
Proroga di alcuni termini e disposizioni previste dalla legge 20 settembre 1980, n. 574, e della legge 19 maggio 1986, n. 224 (2612).
(Parere della V e della Xl Commissione).

Fiori:
Modifica all'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, concernente «Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle forze armate e della Guardia di finanza» (2804).
(Parere della I, della V e della Xl Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato.

Il Presidente Lelio Lagorio ricorda che nella seduta di ieri in Commissione erano emerse due tendenze: l'una favorevole a proseguire speditamente nell'esame del testo unificato predisposto dal relatore, l'altra propensa ad attendere la imminente presentazione di un disegno di legge del Governo.

Gaetano Gorgoni

Il Sottosegretario di Stato per la difesa, Gaetano Gorgoni, invita la Commissione ad aderire alla tesi di un pur breve rinvio, anche in considerazione dell'intenzione del Governo di emanare un decretolegge contenente soltanto la proroga di alcuni termini nonché l'elevamento di un anno del limite di età fino al grado di tenente colonnello.

Michele Agrusti

Il deputato Michele Agrusti pur prendendo atto del fatto nuovo annunciato dal Governo, ripropone la validità dell'ipotesi di proseguire i lavori per giungere alla approvazione del testo unificato.

Isaia Gasparotto

Il deputato Isaia Gasparotto è di avviso contrario, ritenendo infatti che sia opportuno conoscere il contenuto del decreto-legge.

I deputati Luciano Rebulla e Gastone Savio si associano alla proposta del deputato Agrusti.

Lelio Lagorio

Il Presidente Lelio Lagorio osserva che se la volontà della Commissione è quella di lanciare un segnale politico, ciò può avvenire anche mediante dichiarazione di cui il Governo potrà tener conto.

Paolo Pietro Caccia

Il deputato Paolo Pietro Caccia sottolinea che un efficace segnale politico sarebbe costituito dalla decisione della Commissione di pervenire almeno alla discussione dell'articolo 1 del testo unificato.

Isaia Gasparotto

Il deputato Isaia Gasparotto ritiene invece rilevante il significato politico di una scelta quale quella ipotizzata dal deputato Caccia, e denuncia fermamente la responsabilità della maggioranza e del Governo, per i continui rinvii che tradiscono un chiaro intento dilatorio.

Luciano Rebulla

Il deputato Luciano Rebulla, pur ritenendo che la proposta formulata dal deputato Caccia sia utile, prende atto che essa è rifiutata dal deputato Gasparotto e dalla sua parte politica e ribadisce la validità delle ragioni che inducono a ricercare un'intesa la più larga possibile.

Michelangelo Agrusti

Dopo che il deputato Michelangelo Agrusti propone al Governo il differimento della data di emanazione del decreto-legge, la Commissione delibera di non dar seguito alle proposte volte all'immediato prosieguo dell'esame e di rinviare i lavori ad altra seduta.

La seduta termina alle 18,45.

Obiettivo: Europa 1992
Michela Panti
Il Manifesto dei giovani del Movimento dei focolari. Una cultura di pace per l'unità dei popoli

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