Obiezione... vostro disonore
Le recenti tristi vicende avvenute all'interno delle caserme, hanno riportato al centro del dibattito politico il grave problema del servizio di leva.
I suicidi, gli incidenti mortali, il «nonnismo», le ingiustizie, le offese di cui ci è giunta notizia hanno fatto sì che tutti i mass-media si occupassero del problema e che, di conseguenza, si parlasse di tutto quanto è correlato a tale situazione.
È mia personale convinzione che quanto accade nelle caserme oggi accadeva anche ieri ed è triste pensare che ci si occupa di questo problema perchè molti giovani non torneranno più a casa dopo la naja o ne torneranno profondamente cambiati.
Il dibattito su questo tema ha fatto sì che si parlasse anche dell'obiezione di coscienza quale valida alternativa al servizio·militare.
Ma anche in questo campo le cose non vanno poi molto bene e la recente contestatissima circolare del 5 Giugno 1986, firmata dal Direttore della LEVADIFE, ha fatto veramente scoppiare il caso.
Nel 1972 il Parlamento ha varato la legge per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza, meglio conosciuta come legge Marcora; questa legge segna una pietra miliare nel campo dei diritti civili e dello sviluppo democratico delle coscienze del Paese.
A quattordici anni dalla legge l'obiezione di coscienza ha avuto un grande trend che ha visto sempre in crescita le domande e sempre più numerosi gli enti richiedenti la convenzione con il Ministero della Difesa.
Da un anno a questa parte, però, le cose sono profondamente cambiate; a colpi di circolari liberticide ma soprattutto di comportamenti concludenti, il Ministero della Difesa sta di fatto ostacolando in tutti i modi possibili gli obiettori – quasi che questi fossero colpevoli di chissà quali reati e vergogne – i quali, peraltro, effettuano un servizio più lungo di ben 8 mesi rispetto a quello militare.
Invece di pensare ai casi «Casiraghi» dove con omissioni, complicità o nella migliore delle ipotesi «superficialità» il Ministero riesce ad esonerare dal servizio di leva, i soliti «furbi», quel grande circo Barnum che è la LEVADIFE se la prende con gli obiettori e, di conseguenza, con gli enti preposti al servizio civile degli stessi.
Già da tempo il Movimento Giovanile della D.C. ha suonato la grancassa su questo problema, la mozione approvata durante l'ultimo Congresso del partito è uno degli atti politicamente più rilevanti che i giovani della D.C. hanno compiuto e fatto compiere al partito, ma non basta!
È giunta l'ora di dare una netta svolta a questa situazione dietro cui sta un disegno ministeriale di reprimere questo fenomeno dell'obiezione di coscienza con buona pace del povero Marcora e di quanti credono fermamente nel servizio civile.
Persino la Corte Costituzionale è intervenuta nelle vicende e, con una sentenza del 23.4.1986 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 772/72 stabilendo che gli obiettori di coscienza non possono essere sottoposti alla giurisdizione militare in quanto civili a tutti gli effetti avendo essi rifiutato gerarchie, stellette, gradi, ecc.
Per tutta risposta, dimostrando ancora una volta la netta avversione contro gli obiettori, il Ministero ha emesso una circolare (quella del 5 Giugno 1986) ove, fra le altre cose, si fa obbligo all'obiettore di usufruire dell'assistenza sanitaria militare, paragonandolo, di fatto, al personale di leva.
Ma questo è niente rispetto alle assurdità e incongruenze sancite dal Ministero.
La predetta circolare stabilisce difatti:
- L'obbligo, dal 10 luglio 1987, per ciascun ente assegnatario degli obiettori di dotarsi di idonee strutture.logistiche per fornire il vitto e l'alloggio a tutti i giovani in servizio;
- L'obbligo, dal 10 gennaio 1987, di sottoporre ogni obiettore ad una visita medica per l'idoneità psicofisica presso gli organi sanitari militari;
- L'inaccoglibilità (salvo casi particolari) delle richieste nominative da parte degli enti.
Inoltre la circolare stabilisce altre norme, tutte sanzionatorie e liberticide, comunque finalizzate a scoraggiare le richieste di obiezione non solo a livello di giovani ma anche a livello di enti rendendo difatti onerosissimo per l'ente l'utilizzazione di un giovane.
Ora la convenzione tipo, che ogni ente stipula con il Ministero, all'art. 3 stabilisce che «l'assegnazione degli obiettori da parte dell'Amministrazione (della Difesa) verrà normalmente concordata con l'Ente sulla base della predisposizione degli obiettori e del progetto generale dell'Ente medesimo, legato alle sue finalità istituzionali, fatte salve, comunque, le esigenze dell'Amministra».
La chiamata nominativa quindi mette in condizioni l'Ente di disporre del personale necessario dal punto di vista qualitativo, che ivi destinato anche per sua scelta, garantisce il massimo di applicazione e di serietà in servizio.
Non è quindi accettabile che il Ministero continui ad effettuare le assegnazioni senza tener conto di detto dispositivo oltre che delle legittime aspirazioni degli obiettori e degli Enti, ottenendo così il risultato di scontentare entrambe le parti: i giovani che si vedono assegnati a servizi presso cui non si sentono portati e gli Enti che si vedono arrivare persone sconosciute.
Peraltro i vincoli sanciti nel vitto e alloggio, mettono ancor più in difficoltà, le strutture, talora piccole degli enti legittimando così all'utilizzazione dei giovani solo le strutture più grandi quali Comuni, USL, ecc., ove gli obiettori, checché se ne dica, sostituiscono il personale in servizio in pieno dispregio dell'art. 6 della convenzione tipo, che prevede che l'obiettore non possa sostituire in alcun modo il personale. Dato inoltre che, per mascherare questa caparbia volontà republichina, taluni personaggi del «Palazzo» vanno raccontando di chiss quali speculazioni ci siano da parte degli enti dietro ogni assegnazione. «La paga dell'obiettore» evidenzia la oggettiva difficoltà per l'ente, qualora non ne sia dotato, di passare vitto e alloggio con L. 5606 (cinquemilaseicentosei) al giorno per ogni obiettore; fermo restando che qualora il giovane non usufruisca di tale possibilità ottiene la paga per intero.
Ancora una volta si tenta quindi di ricondurre questo fenomeno da grande fatto di massa ad un «be,eficio per pochi»; a questo disegno i giovani D.C. dicono di no ribadendo che:
- il servizio civile sostitutivo la leva non è un beneficio o concessione ma un diritto del cittadino;
- necessita la riforma della legge che preveda l'autodeterminazione degli obiettori e quindi il diritto soggettivo degli stessi di decidere ove prendere servizio;
- necessita il passaggio della competenza dal Ministero della Difesa al Ministero degli Interni e della Protezione .Civile;
- è ormai improrogabile la riduzione a 12 mesi del servizio civile. Fortunatamente non tutto è contro gli obiettori. La Commissione Difesa della Camera si sta muovendo e in questo senso sarà votata una risoluzione proposta dall'onorevole Astori per la D.C. e dal P.C.I., P.S.I., Sinistra Indipendente, Radicali, D.P. che viene incontro alle esigenze degli obiettori e agli enti e che impegna il Governo su questo tema (vedi il riquadro).
Siamo certi che la battaglia per il totale riconoscimento dell'obiezione così come da noi intesa sarà lunga ma non per questo ci tireremo indietro.
Risoluzione in Commissione
La VII Commissione
esaminata la situazione di grave disagio in cui versa l'attuazione della legge n. 772/72 relativa al riconoscimento della obiezione di coscienza a causa delle disposizioni impartite dal ministro della difesa,
impegna il Governo:
- al rigoroso rispetto del termine di 6 mesi per l'esame delle richieste e l'as- egJ\azione degli obiettori agli enti convenzionati;
- a rispettare, ne/l'ambito delle asse.gnazioni, le aree vocazionall espresse dagli obiettori, secondo le indicazioni dello articolo 3 della convenzione tipo, che prevede come prassi normale l'intesa con l'ente assegnatario;
- a prevedere, secondo il dettato della Corte costituzionale (164/85) che gli obiettori siano chiamati a prestazioni personali di portata equivalente (ed in nessun modo discriminatorie) sostitutive del servizio militare armato;
- a favorire con sollecitudine il trasferimento degli obiettori già precettati in ossequio ai criteri di cui al punto 2 della presente risoluzione;
- a realizzare un'opportuna capillare informazione, nell'ambito delle facoltà offerte ai cittadini dalla legge 772/72.
(7-00303)
Astori, Cerquetti, Alberini, Codrignani, Rutelli, Ronchi, Caccia, Savio, Rebulla, Capecchi Pallini, Palmeri















