Obiezione di coscienza: si volta pagina
La lettera con la quale il Presidente della Repubblica ha richiamato il ministro della Difesa all'urgenza della problematica, ormai annosa, relativa ai ritardi ed alle condanne cui la maggioranza degli obiettori di coscienza è sottoposta ha offerto nuovo vigore all'impegno di quanti da anni si battono per migliorare l'attuale normativa e soprattutto la sua precaria attuazione.
Appare quindi utile esaminare la «Legge Marcora», dal nome dell'indimenticabile senatore democristiano che la propose sulla scorta di un lavoro preparatorio che aveva attivamente coinvolto i giovani DC del tempo; soprattutto oggi che la Corte Costituzionale con la pregevole sentenza del 24 maggio u.s., ne ha richiamato il valore sostenendo che il soffocamento di quella legge «costituirebbe un arretramento di posizioni, tanto più grave ora, che una risoluzione del Parlamento Europeo (7 febbraio 1983) constata che la salvaguardia della libertà di coscienza implica il diritto di rifiutarsi di compiere il servizio militare armato». Un riconoscimento, come si vede, di eccezionale valore: sul pianostorico, infatti, la legge 772 è di grande valore, perché ha per la prima volta riconosciuto che vi sono convincimenti umani talmente profondi da non poter essere compressi dallo Stato senza che quest'ultimo perda quelle caratteristiche antitotalizzanti che viceversa la nostra Costituzione ha prediletto.
La legge 772/72: normativa
«Gli obbligati alla leva che dichiarino di essere contrari in ogni circostanza all'uso personale delle armi per imprescindibili motivi di coscienza, possono essere ammessi a soddisfare l'obbligo del servizio militare nei modi previsti dalla presente legge. I motivi di coscienza addotti debbono essere attinenti ad una concezione generale della vita basata su profondi convincimenti religiosi o filosofici o morali professati dal soggetto>>. Così recitano i primi commi della legge 772. Non è logicamente ammesso chi al momento della domanda dovesse risultare titolare di licenza di porto d'armi o chi fosse rimasto coinvolto in condanne relative a detenzione di armamenti.
L'obiettore, entro 60 giorni dall'esito positivo della visita di leva o entro la fine d'anno precedente a quello di chiamata per chi ha usufruito del rinvio per motivi di studio, deve presentare al distretto militare d'appartenenza domanda motivata sulla basedi quei «motivi di coscienza» che lo inducono a rifiutare l'uso di qualsiasi arma.
La domanda di obiezione viene esaminata – èquesto unodei punti più discutibili – da una commissione composta, secondo quanto detta l'art. 4, da un Magistrato di Cassazione con funzioni direttive, un ufficiale generale o ammiraglio in servizio permanente, un docente universitario di ruolo in discipline morali, un sostituto Avvocato generale dello Stato, un esperto in psicologia. Questa Commissione, che dura in carica 3 anni e che non necessariamente è unica, ha il compito di sindacare la coscienza di chi ha presentato richiesta, valutandone - come se ciò fosse possibile - la fondatezza e la sincerità. Sulla scorta dell'opinione che si fa, essa infonna il Ministro della Difesa il quale, con autonomo decreto, decide entro sei mesi in via definitiva.
Ora su questi punti sono intervenute le sentenze del 24 maggio, che dovrebbero por fine alle discriminazioni attuate nei confronti degli obiettori in contrasto con lo stesso spirito che informa la legge.
Il Consiglio di Stato ha infatti stabilito che «alla Commissione non è demandato il compito di valutare in positivo il grado di profondità dei convincimenti e dei motivi allegati dai richiedenti ... ma solo la loro attendibilità e anzi la loro non manifesta infondatezza ai fini della concessione del beneficio».
Da parte sua la suprema Corte ha disposto che il tanto disatteso termine dei sei mesi deve considerarsi «perentorio», e non meramente «ordinatorio» come purtroppo è avvenuto sino ad oggi.
I giovani ammessi ai benefici della legge – e qui si avverte il senso di una benevola concessione più che il riconoscimento di un diritto – prestano, dice l'art. 5, un servizio civile sostitutivo per un periodo di tempo superiore di otto mesi alla durata del servizio di leva cui sarebbero tenuti.
La precettazione avviene ad opera del Ministro della Difesa distaccando gli ammessi presso enti ed organizzazioni di assistenza, istruzione, protezione civile, tutela del.patrimonio forestale che hanno stipulato col Ministero della Difesa apposita convenzione.
L'obiettore che, senza giusto motivo, non si presenta all'ente entro quindici giorni dalla data stabilita decade dall'ammissione al servizio civile e verrà poi chiamato alle armi. Analoga decadenza è prevista se l'obiettore commette gravi mancanze disciplinari o tiene condotta incompatibile con le finalità dell'ente.
L'art. 11, uno dei più importanti del testo di legge, dispone che i giovani ammessi «sono equiparati ad ogni effettocivile, penale, amministrativo, disciplinare, nonchè nel trattamento economico, ai cittadini che prestano il normaleservizio militare». Ecome dire che l'obiettore è e resta un militare che espleta il servizio in maniera particolare! Questo punto è fortemente contestato dagli obiettori.
Infine, chiunque, pur ammesso al servizio civile, rifiuta di svolgerlo, commette reato punito con la reclusione da due a quattro anni. La stessa pena è prevista per chi, non ammesso, rifiuti, in tempo di pace, il servizio militare di leva adducendo motivi di coscienza. In questo caso la espiazione della pena esonera dalla prestazione del servizio militare.
Sin qui la legge. Occorre subito dire che la sua applicazione amministrativa è stata carente oltre i limiti medesimi della normativa.
La legge 772/72: attuazione
Il Ministro della Difesa assai raramente si è attenuto al termine dei sei mesi previsto.e inteso, in modosoloordinatorio sinoalla interpretazionedella Corte Costituzionale, sollecitata ad esprimersi da una ordinanza del TAR di Torinosin dal 1978. Non rischiando alcuna sanzione a carico è risultato molto facile per la burocrazia militare disincentivare nei fatti l'ODC. È evidente che non tutti i giovani possono attendere dieci, quindici. venti mesi (ma si sono avuti casi ancora più gravi) sema sapere se la loro domanda è stata accolta o no, e quindi con la perenne possibilità di una chiamata alla leva, Occorre non solo una grande forza di volontà. ma anche un deciso sostegno economico della famiglia che ceno solo per pochi è possibile. Addirittura, per unceno periodo, a fronte di richieste sempre più numerose e di ritardi sempre maggiori. lo Stato ha, per così dire, «ufficializzato» la decisione di non volersi far carico dei problemi e dei valori degli obiettori. La cosiddetta «circolare dei 26 mesi» (in vigore tra il 1979 e il 1984) aveva infatti disposto che quanti avessero dovuto attendere 26 mesi (6 per i tempi di risposta previsti e 20 di servizio civile) senza ricevere alcuna comunicazione dalle autorità preposte. avrebbero potuto essere prosciolti dagli obblighi: militari e di servizio sostitutivo. E a chi arrivava risposta dopo i sei mesi era consentito detrarre il tempo atteso in più dai 20 mesi previsti.
È evidente come tutto ciò dequalifica fortemente l'ODC, pone sulla sua strada quei furbi che sono sempre attenti alle occasioni per evitare disagi e obblighi, frustra le motivazioni altamente ideali degli obiettori veri e sminuisce il loro potenziale perché - come afferma chi ha vissuto questa esperienza - in pochi mesi di servizio non è certo possibile rendere al meglio, immergersi completamente nell'ambiente incontrato e comprenderne le reali necessità.
È avvenuto così che molti ragazzi fermamente motivati abbiano deciso di autodistaccarsi, iniziando cioè il servizio prima di un qualsiasi provvedimento ministeriale. Un periodo di lavoro però, che il Ministero non riconosceva, tant'è che quanti poi si autocongedavano al termine dei venti mesi di servizio nonostante una parte dello stesso si fosse svolta prima dell'ammissione ministeriale, andavano incontro ad un processo per diserzione. È così accaduto che molti giovani, magari grazie a qualche protezione, non hanno fatto né il servizio militare né quello civile e che altri dopo il servizio hanno conosciuto le aule giudiziarie.
Nonostante gli intoppi il fenomeno è cresciutoe dai 143 obiettori del 1973 ai circa 20.000 del 1983 il salto risulta evidente e solo in parte può essere imputato all'effetto perverso della famosa circolare. Pur nell'oscurità dei dati, che il Ministero non fornisce, è emerso da un'indagine conoscitiva del Senato, svolta nel I982, che gli enti convenzionati sono circa 1.500. Probabilmente troppi, e sarà opportuno andare a verificarli onde evitare spiacevoli sorprese, ma anche significativi di un'esperienza che ha ormaiaffondato per bene le sue radici in istituti di assistenza, enti ricreativi e culturali, comunità montane, associazioni religiose, gruppi di volontariato terzomondista e di volontariato sociale, ed infine negli stessi enti locali.
Col crescere quantitativo si è avuta una corrispettiva ·crescita culturale dell'ODC: ad una fase iniziale unilateralmente oppositiva radicalmente impostata sull'antimilitarismo si è avuta sovrapponendo una fase più propriamente propositiva, attenta certo a fondare moralmente il significato dell'ODC ma anche a valorizzare la dimensione del servizio civile.
In questo senso ha certamente giocato lo sviluppo del volontariato, ed in particolare quello di matrice cattolica, da sempre teso a costruire più che a contestare.
La prassi ha infatti individuato alcuni concreti filoni di servizio assistenziale sanitario (centri di accoglienza, case famiglia, assistenza ad anziani a domicilio o in istituto, cooperative con portatori di handicap), socio-culturale{animazione del tempo libero, doposcuola, ricerche in sede locale sui bisogni collettivi), di emergenza e di tutela del patrimonio artistico e naturale.
Tutto ciò motiva l'esigenza di apportare alla normativa quei miglioramenti che dodici anni di applicazione hanno evidenziato come necessari. E in primo luogo il riconoscimento dell'ODC quale diritto soggettivo della persona: non più un rifiuto in negativo all'uso delle armi, bensì un orientamento positivo e una genuina vocazione che si proiettano ben oltre lo specifico contingente. È una questione di civiltà cui il nostro Paese non può sottrarsi.
L'obiezione di coscienza in Europa
Le inadeguatezze della legge 15 dicembre 1972, n. 772, appaiono ancor più evidenti se messe in relazione al fenomeno della crescente disponibilità al servizio civile da parte dei giovani (ma non solo dei giovani) e della crescente domanda di organizzazioni «aggreganti» il servizio stesso sul territorio.
È un fenomeno che trova un parallelo cammino nei paesi europei:
Austria: la legge ammette l'obiezione di coscienza e dà la possibilità ai giovani che lo richiedono di svolgere un servizio civile alle dipendenze della pubblica amministrazione (agricoltura e foreste, sanità, cultura, ecc.) o presso degli organismi privati di interesse generale aventi scopi sociali (Croce Rossa, Caritas, eccetera);
Belgio: dal 1964 è ammessa l'obiezione di coscienza per ragioni morali o religiose appurate da una commissione per l'obiezione di coscienza. L'obiettore deve successivamente prestare un servizio civile della stessa durata del servizio militare e può farlo presso organismi privati di interesse generale operanti nell'ambito culturale e/o sociale. Tali organismi hanno il diritto di conoscere gli obiettori prima di accettarli;
Danimarca: dal 1970 la legge consente all'obiettore di operare in un servizio civile alle dipendenze dello Stato (biblioteche, musei, case per anziani, ecc.); non esiste invece l'istituto delle convenzioni con organismi sociali di natura privata giacché tali organismi non esistono;
Germania federale: oltre alla legge sul riconoscimento dell'obiezione di coscienza, dal 1964 è in vigore la legge che regola l'Anno Sociale Volontario che interessa giovani di ambo i sessi entro il t 7°ed il 25° anno di età. L'Anno Sociale Volontario può essere svolto sia in alternativa al servizio militare, sia indipendentemente da questo (normalmente gli uomini lo scelgono in alternativa al servizio militare). È previsto l'istituto delle convenzioni con organismi privati;
Portogallo: la Costituzione della Repubblica così recita all'articolo 5: «Riconoscimento del diritto all'obiezione di coscienza; gli obiettori sono tenuti a prestare dei servizi civili per un periodo identico a quello del servizio militare obbligatorio». Tale articolo tuttavia non ha ancora riscontro legislativo e la questione è allo studio;
Spagna: la Costituzione recentemente varata così recita all'articolo 30: «La legge fisserà gli obblighi militari degli spagnoli e regolerà con le dovute garanzie l'obiezione di coscienza ... potendo imporre una prestazione sociale sostitutiva. Potrà essere stabilito un servizio civile per fini di interesse generale. Con apposite leggi si potranno regolare i doveri dei cittadini in caso di grave rischio, catastrofe o calamità pubblica». Una legislazione specifica è allo studio.
Come si fa la richiesta per il servizio civile
Il giovane che desidera avvalersi della legge 772/72 sull'obiezione di coscienza, deve inoltrare, attraverso il distretto Militare di appartenenza, domanda al Ministero della Difesa per prestare servizio civile sostitutivo di quello militare. Entro sei mesi il richiedente dovrebbe ricevere risposta da1 Distretto Militare medesimo. Se la domanda è accolta, l'obiettore si trasferisce presso l'Ente che l'ha richiamato, ove svolgerà i 20 mesi previsti di servizio civile.
La domanda deve essere presentata entro 60giorni dall'arruolamento. Chi usufruisce del rinvio studi può invece presentare la domanda di obiezione entro il 31 dicembre dell'anno precedente la chiamata alle armi.
La domanda, redatta in carta semplice, deve contenere la motivazione, esposta in termini chiari e non prolissi, in base alla quale si richiede il riconoscimento di obiettore. E in sostanza una semplice dichiarazione di non violenza, motivata da convincimenti filosofici, religiosi o morali e accompagnata dall'affermazione di non essere titolare di licenze o autorizzazioni relative alle armi indicate rispettivamente negli articoli 28 e 30 del T.U. della Legge di Pubblica Sicurezza e di non essere stato condannato per detenzione o porto abusivo d'armi.
Sulla domanda decide il Ministero della Difesa con proprio decreto dopo aver sentito il parere della Commissione previsto dall'art. 4 della legge. E il Distretto Militare di appartenenza a trasmettere la risposta al giovane richiedente. Se questa fosse negativa, l'obiettore può presentare – entro giorni dalla comunicazione del decreto – ricorso al TAR. In questo caso, di norma, il Ministero sospende l'invio della cartolina-precetto m attesa della definizione del ricorso.
A norma dell'art. 5 della legge 772 possono far richiesta di obiettori di coscienza in servizio civile tutti gli Enti privati e pubblici, le cooperative, i consorzi, i comuni che intendano utilizzarne il contributo in programmi di assistenza sociale, istruzione, tutela ed incremento del patrimonio forestale.



















