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Obiezione di coscienza e servizio civile

Nuova Politica - Obiezione di coscienza e servizio civile pagina 10
Nuova Politica - Obiezione di coscienza e servizio civile

Oggi, dopo 15 anni di sperimentazione, la legge 772 che riconobbe per la prima volta in Italia la obiezione di coscienza al servizio militare, si mostra palesemente inadeguata ad interpretare un fenomeno in continua evoluzione e giuridicamente superata dalle numerose sentenze e risoluzioni della magistratura e del mondo politico italiano ed internazionale.

Il Movimento giovanile dc ritiene che si rende necessaria l'emanazione in tempi brevi di una nuova legge che sancisca i seguenti punti per noi fondamentali:

  1. Il diritto all'obiezione;
  2. La smilitarizzazione totale del servizio civile;
  3. L'istituzione di una "consulta" che effettivamente venga consultata;
  4. Tutti gli altri punti che sono oramai patrimonio comune delle varie proposte di legge presentate dai partiti.

Infatti il Movimento giovanile dc ritiene che:

1. L'obiezione di coscienza debba essere considerata un diritto soggettivo per scelta, da riconoscere in base a determinate motivazioni di carattere morale, filosofiche e religiose.

Crediamo che sia necessario operare una ridefinizione a livello culturale del problema. Non si può continuare a parlare di obiezione di coscienza o di servizio civile alternativo; il punto è quello di riuscire a concepire il servizio civile come una delle due possibilità che, paritativamente, si presentano al giovane che a 18 anni viene inserito nelle liste di leva.

Bisogna così porre sullo stesso livello, dando la stessa dignità, le due opportunità del servizio civile e del servizio militare, interpretandole come due modi diversi ma di pari dignità per servire la patria. Per questo, entrambi i servizi devono offrire la possibilità di un impegno serio e della stessa durata di 12 mesi.

2. La smilitarizzazione del servizio civile si rende necessaria per evitare numerosi inconvenienti e situazioni di contenzioso fra obiettori e responsabili dell'amministrazione militare. Riteniamo che gli obiettori di coscienza e le attività di servizio civile debbano essere gestite da un'autorità civile, quale il Ministero Protezione Civile e/o Interno con responsabilità politica, e/o la Presidenza del Consiglio, e con un Ispettore di controllo al loro interno.

3. Inoltre riteniamo che si renda necessaria la istituzione di una "consulta", che valuti effettivamente la fondatezza e la validità delle domande di scelta del servizio civile. Validità che deve essere valutata sul piano della mera legalità e non su quello della legittimità, senza coinvolgere quindi giudizi arbitrari di carattere etico o mora- le. La consulta deve essere composta da membri di comprovata competenza e non appartenenti all'amministrazione militare. Consulta che realmente svolga il suo compito, per evitare le inadempienze e i ritardi che fino ad ora sono stati purtroppo registrati.

4. La organizzazione di corsi di formazione è indispensabile per garantire a tutti gli obiettori la possibilità di svolgere un servizio civile qualificato. Per questo riteniamo che la istituzione di corsi di formazione di durata trimestrale, organizzati dal dipartimento nazionale del Servizio Civile, in collaborazione con gli enti nazionali ed il Servizio Nazionale della protezione Civile, si rendono essenzialmente necessari per un servizio civile adeguato alle esigenze della società moderna.

5. Il Movimento giovanile ritiene che il termine per il riconoscimento dell'obiezione non debba eccedere i sei mesi dalla presentazione della domanda. La mancata decisione entro i termini di legge deve comportare l'accoglimento automatico della domanda stessa.

Le ultime peripezie della riforma del servizio civile

Frutto del lavoro decennale di varie forze politiche, resa necessaria da venti anni di inadeguatezza della vecchia legge 772, la riforma del servizio civile si è arenata nel passaggio dalla decima all'undicesima legislatura. Vediamo come.

25 luglio 1991la Camera approva la legge di riforma dell'obiezione di coscienza.

16 gennaio 1992: il Senato approva in via definitiva la nuova legge. La maggioranza è schiacciante: votano contro solo repubblicani e missini. Siamo alla conclusione di un iter legislativo iniziato nel 1985; è il momento dell'agognato superamento della vecchia legge 772 del 1972.

Ma Cossiga blocca tutto. Mentre si appresta a decretare la fine della decima legislatura, il capo dello Stato rinvia alle Camere la nuova legge sull'obiezione di coscienza. La concomitanza di rinvio e scioglimento delle Camere provoca l'arenamento della riforma. Scoppia la polemica. Il governo Andreotti pensa a un decreto legge per salvare la riforma in extremis.

Con la mozione lotti si va al ripescaggio: la nuova legge verrà esaminata dal nuovo Parlamento, senza l'azzeramento dell'iter. La Giunta per il Regolamento stabilisce che la discussione abbia inizio entro il 23 ottobre 1992, sul testo approvato dal Senato il 16 gennaio, senza le modifiche apportate dopo il rinvio presidenziale. La riforma torna in aula il 22 settembre, ci rimane fino al 1° ottobre, poi c'è la nuova sospensione per motivi di calendario: tutto rinviato al termine della sessione di Bilancio, alla fine dell'anno.

Giovani dc
Difesa e riforma del servizio di leva

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