Obiezione di coscienza

On. Brocca: Per servire meglio

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L'on. Brocca presenta il disegno di legge sull'obiezione di coscienza di cui è primo firmatario. I rischi di peggiorare l'attuale normativa dovuti all'ignoranza sul servizio civile e la necessità di utilizzare meglio i giovani obiettori.
Sono passati più di due anni dalla presentazione delle proposte di riforma della legge 772 del 1972 sull'obiezione di coscienza. Intanto il fenomeno è cresciuto dato che si è passati da 143 obiettori di coscienza nel 1973 a più di 20.000 nel 1983; ma è cresciuta, soprattutto, la coscienza del valore dell'obiezione e del servizio civile come una occasione degna per rendere un efficace servizio alla patria attraverso lo svolgimento di attività socialmente utili: non è un caso che la maggioranza degli obiettori basa la propria scelta sui profondi convincimenti religiosi e morali fondati anche nella fede cristiana. Ne abbiamo parlato con il primo firmatario di una proposta di riforma dell'attuale normativa, l'On. Brocca.
 

On. Brocca a che punto è l'iter parlamentare della proposta da lei presentata?

La proposta è iscritta all'ordine del giorno della commissione competente, ma non è ancora stata avviata la procedura che prevede la relazione, la discussione, e poi la trattazione successiva dei singoli articoli con le integrazioni che possono essere fatte dalla commissione stessa. In ogni caso non è ancora intervenuto alcun atto parlamentare per l'avvio dell'iter.

 

Quali sono le maggiori resistenze che incontra questo progetto di riforma e perché è così difficile considerare l'obiezione di coscienza come un diritto di ciascuno e non come una benevola concessione ai giovani «lavativi»?

Intanto registriamo alcuni fatti positivi: la importante sentenza della Corte Costituzionale, la recente sentenza del Consiglio di Stato (del 24 maggio '85): il gesto significativo del Presidente Cossiga; e, infine, l'atteggiamento favorevole emerso nel Convegno ecclesiale di Loreto: è incoraggiante che un settore della società italiana come quello dei credenti guardi con simpatia e con interesse al problema dell'obiezione di coscienza.

Ci sono purtroppo alcuni elementi negativi che mi rendono un po' pessimista: tra gli operatori politici esistono molti indifferenti che potrebbero essere facilmente trascinati da coloro che sono ostili piuttosto che dai favorevoli. Più ancora preoccupa il clima politico che oggi viviamo: rispetto agli anni scorsi si riscontrano atteggiamenti decisamente «reazionari» a cui si accompagna un notevole recupero dell'immagine delle Forze Armate: è sintomatico che nessuno protesti contro la richiesta dell'aumento degli stanziamenti disponibili per la difesa. Altri due elementi non positivi sono la sostanziale indifferenza dei partiti e la divaricazione di opinioni, anche notevole, all'interno dei singoli gruppi parlamentari, compreso il gruppo democristiano. In queste condizioni si potrebbe anche correre il rischiodi una «controriforma»,cioèdi un peggioramento della L. 772.

 

Il giudizio ricorrente negli ambienti militari sugli obiettori è spesso quello di giovani lamentosi e viziati. Non le sembra che ci sia una profonda ignoranza sulle attività che si svolgono nel servizio civile?

Certamente. È falsa l'idea che si tratti di gente sfaticata e viziata, non ad usa al sacrificio: questo è smentito dall'esperienza. I giovani che si impegnano nel servizio civile, come obiettori, vogliono rendere un servizio al Paese, secondo il dettato costituzionale. Del resto autorevoli giuristi hanno argomentato e di mostrato che la patria si può servire nel rispetto della costituzione in maniere differenti, con azioni e modalità che non sono di seconda categoria rispetto alla leva militare.

 

Parliamo di obiezione di coscienza e riforma del servizio militare. Non le sembra che le due cose possano essere utilmente collegate?

In questo senso una prima indicazione è che gli obiettori non si pongano in contrapposizione con chi fa una scelta diversa perché altrimenti verrebbero meno al loro spirito di tolleranza. In secondo luogo ritengo che gli obiettori possano contribuire a rendere più vivibile il servizio militare mantenendo un rapporto di collaborazione e un dialogo sincero in maniera tale che anche per chi fa il servizio militare maturino condizioni di vita rispettose dell'uomo e della sua dignità.4

 

Nella «Circolare dei 26 mesi» molti hanno intravisto l'opportunità per saltare il servizio militare. Ora che la circolare – contro la quale hanno lottato gli obiettori – è stata tolta che conseguenze ne deriveranno?

La maggioranza dei giovani che scelgono l'obiezione lo fanno per un grande ideale. Non si può negare l'esistenza di una percentuale di gente interessata e imboscata. Ma si è consentita e favorita la nascita di forme deteriori di opportunismo e facilismo colpa anche del Ministero della difesa: la politica del Ministero – in maniera più evidente con la famosa circolare – fu quella di inquinare il servizio civile e l'obiezione di coscienza in modo da poter gettare fango sopra ad essi e dissuadere i giovani a impegnarvisi. Dipende solo da ciò il fatto che sono sorte forme condannabili di malcostume. Ora che la circolare non c'è più. i giovani sanno con più chiarezza che cosa li attende. Ma bisogna compiere un passo ulteriore per delimitare meglio i compiti del servizio civile: si è arrivati all'assurdo di vedere obiettori utilizzati come dipendenti di enti pubblici, nel periodo del blocco delle assunzioni.

Io penso che bisogna arrivare all'idea del servizio civile per tutti, senza esoneri. Ovviamente coinvolgendo anche le donne che volontariamente decidano di dedicare un anno della loro giovinezza al servizio degli altri: credo che prima di parlare di servizi ausiliari nell'esercito. per le donne, sia giusto prendere in considerazione questa ipotesi.

Dalla proposta di legge

Le Commissioni

Articolo 8

Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita la Commissione Nazionale per il servizio civile alternativo degli obiettori di coscienza.

La Commissione è nominata con decreto del Consiglio dei ministri, dura in carica 3 anni, ed è composta:

  1. dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, o da un suo delegato, che la presiede:
  2. da un rappresentante rispettivamente dei Ministeri dell'Interno, del Lavoro e della Previdenza Sociale, della Pubblica Istruzione, dei Beni Culturali, della Sanità, dell'Agricoltura e delle Foreste, designati dai rispettivi Ministri;
  3. da tre rappresentanti delle Regioni;
  4. da tre rappresentanti degli obiettori di coscienza eletti ogni anno tra i rappresentanti degli obiettori presenti nelle commissioni regionali di cui al successivo articolo IO;
  5. da tre rappresentanti eletti ogni tre anni dagli enti od organizza7.ioni ammessi alle convenzioni, di cui al precedente articolo 5, di cui uno designato dall'ANCI;
  6. da un rappresentante delle organizzazioni sindacali.

In corrispondenza di ogni membro effettivo viene designato e nominato un membro supplente.

Per la realizzazione dei propri fini istituzionali la Commissione si avvale degli uffici e delle strutture dei Ministeri di cui al primo comma.

Alla Commissione nazionale per il Servizio Civile alternativo degli obiettori di coscienza, per il proprio funzionamento, è assegnato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, apposito personale, utili1.zando quello già in servizio presso l'amministrazione dello Stato o quello di cui al ruolo unico previsto dall'articolo I del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618. Il Presidente del Consiglio dei Ministri predispone misure idonee per assicurare l'insediamento della Commissione nazionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 9

La Commissione nazionale per il Servizio civile degli obiettori di coscienza ha i seguenti compiti:

1) stabilire norme generali per l'istituzione, l'organizzazione e la gestione del servizio civile, nonché i livelli qualitativi e le forme del servizio stesso, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 5;

2) esaminare le richieste e le proposte delle commissioni regionali di cui al successivo articolo 10;

  1. assegnare gli obiettori alle regioni per il tramite delle Commissioni regionali, favorendo la perequazione tra regione e regione, in rapporto ai bisogni ed alle disponibilità di accoglienza e di servizio, e tenendo presente, nei limiti dei servizi richiesti dalle regioni, le preferenze indicate dagli obiettori nella domanda di cui all'articolo 2;
  2. utilizzare gli obiettori anche mediante il trasferimento da una regione all'altra, soprattutto nei casi di emergenza;
  3. definire i criteri di massima per la sostituzione presso le regioni di corsi di orientamento e di formazione per gli obiettori, di durata almeno mensile, e per la tipologia ed i programmi dei corsi stessi;
  4. decidere su istanze o ricorsi degli obiettori o degli enti ed organizzazioni convenzionati;
  5. studiare ed attuare misure atte a promuovere la formazione di una seria coscienza del servizio civile, sulla base di una adeguata educazione civica degli studenti, del cittadino in genere e della comunità;
  6. predisporre, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione da presentare al Presidente del Consiglio dei Ministri, sullo stato e sulle previsioni della consistenza numerica degli obiettori di coscienza, nonché delle attività di servizio civile alternativo;
  7. curare la compilazione del registro nazionale degli obiettori.

Articolo 10

La Commissione nazionale provvede alla assegnazione degli obiettori alle Regioni entro 30 giorni dalla comunicazione del Ministero della difesa di cui al terzo comma dell'articolo 3 ne provvede alla notificazione all'interessato, e alla commissione regionale con l'indicazione del termine. in ogni caso non superiore ai 30 giorni, entro il quale l'obiettore deve presentarsi alla Commissione regionale stessa; tra la notificazione ed il termine di presentazione devono intercorrere non meno di 15 giorni.

L'obiettore assegnato alla regione può scegliere l'ente od organizzazione presso cui effettuare il servizio. previa accettazione dell'ente stesso.

Articolo 11

Nelle Regioni vengono costituite «Commissioni regionali per il Servizio civile alternativo degli obiettori di coscienza», composto da:

1) il presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, che presiede;

  1. cinque rappresentanti della Regione, esperti dei settori interessati alle attività del servizio civile;
  2. due rappresentanti degli obiettori di coscienza;
  3. tre rappresentanti degli enti operatori nel servizio civile di cui uno designato dall'ANCI;
  4. un rappresentante delle organizzazioni sindacali.

Articolo 12

Le Commissioni regionali di cui al precedente art. hanno i seguenti compiti:

  1. rilevare i bisogni sociali della regione sulla base di rapporti delle Unità locali socio-sanitarie, dei distretti scolastici, dei comuni singoli o associati. delle comunità montane;
  2. accogliere le domande di ammissione alle convenzioni per l'attuazione del servizio civile sostitutivo presentate da enti ed organizzazioni;
  3. stipulare convenzioni con gli enti e organizzazioni gestori di servizio civile, sia pubblici che privati;
  4. assegnare gli obiettori ai singoli servizi;
  5. disporre eventuali spostamenti di obiettori all'interno della medesima regione e proporre alla commissione nazionale spostamenti ad altra regione;
  6. disciplinare la vigilanza sulle attività di servizio civile svolte nell'ambito regionale;
  7. coordinare gli interventi di servizio civile con gli interventi negli altri settori sociali, culturali e di organizzazione del territorio, di competenza della regione;
  8. svolgere azioni di assistenza tecnica alla istituzione ed al miglioramento del servizio civile, anche promuovendo la sperimentazione di nuovi servizi;
  9. organizzare corsi di orientamento e di
  10. formazione al servizio civile per gli obiettori, direttamente o attraverso gli enti gestori del servizio civile:
  11. tenere il registro regionale degli obiettori ed il registro degli enti presso cui svolgono il servizio civile alternativo.

Fondo nazionale

Articolo 20

Per l'assolvimento dei compiti previsti dalla presente legge è istituito presso il Ministero del Tesoro il «Fondo nazionale per il servizio civile alternativo degli obiettori di coscienza» da iscrivere con apposita voce nel bilancio dello Stato. Il fondo è costituito:

  1. da una quota parte delle somme attualmente iscritte nel bilancio dei ministeri di cui all'articolo 8, lettera b}, per attività di servizio civile, commisurata in base al numero di obiettori destinati ad attività proprie di ciascun Ministero;
  2. da una quota parte delle somme attualmente iscritte nel bilancio della difesa, pari al costo globale pro capite di un soldato dell'esercito rapportato al numero degli obiettori.

Il Fondo è ripartito tra le regioni dalla Commissione nazionale per il Servizio civile alternativo degli obiettori di coscienza.

La ripartizione avviene sulla base del numero degli obiettori e dei programmi presentati dalle singole regioni, al fine di garantire:

  1. la gestione dei servizi civili esistenti;
  2. lo sviluppo del servizio civile alternativo anche attraverso la sua sperimentazione in nuovi settori.

Obiettori medici 

Articolo 7

Le modalità di impiego degli obiettori di coscienza medici assegnati al servizio civile presso le Unità Sanitarie Locali sono stabilite dal responsabile della direzione sanitaria dell'Unità cui gli stessi obiettori sono assegnati. Essi possono essere inviati in località sprovviste di medico per assicurare l'assistenza sanitaria essenziale ed indispensabile alla popolazione.

L'ente gestore del servizio civile alternativo, ed in particolare la direzione sanitaria dell'Unita sanitaria locale per gli obiettori medici ivi distaccati, è tenuto a comunicare alla Commissione regionale la natura del servizio cui ogni obiettore è addetto, la località presso cui il servizio è prestato, l'orario di servizio giornaliero.

Enti per il servizio civile

Articolo 6

Gli enti ed organizzaziortl pubblici e privati che intendono concorrere all'attuazione del servizio civile mediante l'attività degli obiettori di coscienza. peressereammessi alla convenzione ed al relativo finanziamento devono possedere i seguenti requisiti:

  1. assenza di scopi di lucro:
  2. corrispondenza tra le proprie finalità istituzionali e gli obiettivi del servizio alternativo di cui all'articol0 5;
  3. capacità organizzative in rapporto al servizio civile.

Gli enti ed organismi medesimi inoltrano domanda di ammissione alle convenzioni di servizio civile alle Commissioni regionali di cui al successivo articolo 10 con l'indicazione del settore di lavoro di propria competenza.

Ogni convenzione viene stipulata sulla base della presentazione di un preciso progetto di lavoro, in rapporto alle finalita dell'ente e nel rispetto delle norme che tutelano l'integrità fisica e morale del cittadino e deve prevedere altresì forme di controllo della regione sull'attuazione del progetto stesso e sull'utilizzo dei finaziamenti concessi.

IL finanziamento deve essere commisurato ai costi globali reali, con riguardo alla natura del servizio prestato, alla sistemazione logistica e al mantenimento degli obiettori impegnati.

Diritti degli obiettori

Articolo 19

I giovani ammessi ad avvalersi delle disposizioni della presente legge sono equiparati ai cittadini che prestano servizio militare di leva ai soli fini del trattamento economico e previdenziale.

Algli stessi giovani si applicano tutte le sisposizioni di leggge relative alla conservazione del posto di lavoro per i cittadini che prestano servizio militare.

Le regioni disciplinano le modalità di accesso ai servizi sanitari ed assistenziali nelle località dove gli obiettori prestano servizio.

Il servizio civile prestato dagli obiettori di coscienza, della durata e della qualifica professionale maturata, costituisce titolo da valutare ai fini della carriera professionale, con modalità da determinare dalla Commissione nazionale e dalle Commissioni regionali per quanto di rispettiva competenza.

Schema riassuntivo

Legge 772 Proposta di legge
art. 1 modificato
art. 2 integrato
art. 3 riformulato
art. 4 cassato
art. 5 riformulato in due artt. 4-5
art. 6 riformulato (art. 16)
art. 7 lievemente modificato (art. 18)
art. 8 cassato
art. 9 lievemente modificato (art. 18)
artt. 10-13 cassati
  articoli introdotti ex-novo:
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 34, 55
Nota:
La tecnica adottata dai componenti del nuovo testo è quella della completa riformulazione dei tutti gli artiocli della legge piuttosto che quella della modificazone «ad incastro» del testo in vigore.
Obiezione di coscienza e servizio civile: una legge da riformare
Roberto Di Giovan Paolo
La pace necessaria
p. Ernesto Balducci

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