I giovani dc hanno deciso
L'ssemblea di Lanciano ha approvato, nella notte di votazioni, il testo dei primi 10 articoli del Regolamento. Sono stati poi approvati gli articoli 17, 26 più l'introduzione del sistema proporzionale come metodo elettorale a tutti i livelli e due norme riguardanti la sperimentazione regionale e per le aree metropolitane. L'approvazione degli articoli mancanti è stata demandata al Consiglio Nazionale del Movimento.
Pubblichiamo qui il testo delle norme riguardanti, l'età, la durata del mandato, l'adesione al Movimento, i gruppi giovanili d'ambiente, le forme di sperimentazione regionale e per le aree metropolitane.
Articolo 1
Al Movimento Giovanile fanno riferimento i giovani democristiani per articolare le modalità della loro presenza politica nella necessità.
Il Movimento Giovanile è disciplinato dalle norme dello Statuto del Partito e del presente Regolamento.
Articolo 2
Composizione del Movimento Giovanile
I giovani tra i 16 e i 26 anni che si riconoscono nel patrimonio storico-ideale e nei programmi della Democrazia Cristiana e che sottoscrivono il manifesto politico-programmatico, costituiscono il Movimento Giovanile.
Articolo 3
Iscrizione al partito e adesione al Manifesto
L'adesione al Movimento Giovanile, ai sensi dell'art. 2, non comporta automatica iscrizione al partito.
L'iscrizione al partito avviene secondo le modalità emanate dalla Direzione Nazionale del Partito in applicazione dello Statuto.
Nel rispetto delle modalità stabilite dal partito, le iscrizioni possono essere raccolte dagli organi del Movimento competenti alla promozione del tesseramento, che la trasmettono entro 10 gg. dalla loro presentazione al funzionario responsabile di Segreteria tecnica Segretario della Commissione provinciale per il controllo del tesseramento. Questi, accertato che la domanda sia pervenuta nel rispetto delle modalità previste, provvede ad inviare la stessa alle sezioni competenti.
Le adesioni al Manifesto sono raccolte, secondo le modalità indicate nell'apposito regolamento approvato dalla Direzione Nazionale del Movimento, dagli organi periferici del Movimento stesso.
All'atto della presentazione della domanda di iscrizione nella DC di un giovane tra i 16 e 26 anni, gli organi di partito propongono anche l'adesione al Manifesto del Movimento Giovanile.
Articolo 4
Manifesto del Movimento Giovanile
Il Movimento Giovanile specifica il suo peculiare modo di essere nella Democrazia Cristiana nel Manifesto politico-programmatico, approvato dal Consiglio Nazionale del Movimento.
Gli aderenti al Movimento Giovanile devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- avere un'età non inferiore a 16 anni compiuti, né superiore a 26 anni. Si cessa automaticamente di essere aderente al Movimento Giovanile al termine dell'anno solare durante il quale si compiono i 26 anni, salvo gli eletti nei diversi incarichi del Movimento Giovanile che decadono al momento della celebrazione dal Congresso Rinnovo Cariche, al termine dell'anno solare durante il quale si compiono i 26 anni.
- non essere iscritti, contemporaneamente, ad altro partito né far parte di associazioni o movimenti aventi finalità politiche o ideali contrastanti o concorrenti con quelle della Democrazia Cristiana.
Articolo 5
Contributo alle spese del Movimento
È facoltà della Direzione Nazionale del Movimento Giovanile stabilire che i giovani all'atto della sottoscrizione del Manifesto, versino un libero contributo per le attività del Movimento stesso, nel rispetto della legge del 2 maggio 1974 n. 195 e successive modifiche e integrazioni.
Articolo 6
Elettorato attivo e passivo
Per assumere gli incarichi di Movimento Giovanile che comportano la presenza negli organi di partito a qualsiasi livello, i giovani devono avere sottoscritto il Manifesto di adesione ed essere inoltre iscritti al partito da almeno 4 mesi.
I giovani aderenti si impegnano anticipatamente ed irrevocabilmente a deferire ogni controversia che li riguarda ed ogni questione inerente l'interpretazione, l'esecuzione e applicazione del presente statuto agli organi di giurisdizione interna previsti dal successivo Titolo V, secondo le modalità e per gli effetti ivi contemplati.
Articolo 8
Il gruppo giovanile sezionale
Il gruppo giovanile sezionale è l'organo di base del Movimento Giovanile.
Esso si costituisce nell'ambito delle sezioni dove i giovani aderenti siano almeno 10. Nelle sezioni dei comuni con meno di 5.000 abitanti il numero minimo per costituire il gruppo giovanile è di 5. Il Comitato provinciale, nei casi di impossibile costituzione dei gruppi sezionali, può costituire gruppi sezionali intercomunali con almeno 15 aderenti.
Il Comitato provinciale del Movimento può promuovere e approvare la costituzione di gruppi giovanili di ambiente MG in università, scuole medie superiori, luoghi di lavoro e di aggregazione giovanile. L'adesione alle sezioni d'ambiente è incompatibile con l'adesione ai gruppi giovanili delle sezioni territoriali.
L'Assemblea sezionale elegge nel suo seno e con metodo proporzionale il Comitato direttivo ed il Delegato sezionale ai sensi dell'articolo 38.
Articolo 38
Durata degli incarichi
Gli organi del Movimento Giovanile durano in carica 2 anni.
Trascorsi 130 giorni dopo la scadenza dei due anni senza che sia stato celebrato il Congresso Rinnovo Cariche, l'organo decade e quello immediatamente superiore provvede al suo commissariamento.
I dirigenti che durante il loro mandato compiono gli anni previsti per cessare di appartenere al Movimento giovanile restano in carica fino allo svolgimento ordinario del Congresso.
Articolo
Regolamento organizzativo Regionale
Onde conformare gli organismi del Movimento alle esigenze territoriali locali in seguito alle specificità politiche delle varie regioni, i Comitati Regionali del Movimento possono formulare proposte di sperimentazione organizzativa sulle materie inerenti:
- il tesseramento MG
- le norme di composizione delle sez10m
- le strutture di coordinamento zonale o intersezionale
- l'elezione degli organi del Movimento a livello provinciale
- la previsione di nuove strutture regionali quali l'Ufficio politico e la Conferenza dei Delegati provinciali.
L'efficacia del Regolamento è condizionata all'approvazione da parte della Direzione Nazionale del Movimento.
















































