Misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità nel Mezzogiorno
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottareimmediate misure per la promozione e losviluppo della imprenditorialitàgiovanile nel Mezzogiorno;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 ottobre 1985;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle partecipazioni statali;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1.
1. Per favorire lo sviluppo di una nuova imprenditorialità nel Mezzogiorno e per l'appliamento della base produttiva e occupazionale attraverso la promozione, l'organizzazione e la finalizzazione di energie imprenditoriali, cooperative di produzione e di lavoro, nonché alle società, costituite prevalentemente da giovani tra i 18 e i 29 anni, avente sede e operanti nei territori meridionali di cui all'articolo I del testo unicoapprovatocondecretodel Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che si impegnano a realizzare progetti; da esse predisposti, per la produzione di beni e la fornitura dei servizi nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria, del turismo e dei servizi alle imprese, possono essere concesse le seguenti agevolazioni:
a) contributo in conto capitale per le spese d'impianto e per le attrezzature finoal limite massimo del 60 per cento delle spese stesse:
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