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Il Movimento giovanile per il volontariato

Nuova Politica - Il Movimento giovanile per il volontariato pagina 48
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Nuova Politica - Il Movimento giovanile per il volontariato

Con la espressione «volontariato» si designa il complesso delle esperienze delle «associazioni a fini sociali» sviluppatisi intorno alla fine degli anni settanta parallelamente alla crisi delle vecchie forme di partecipazione sociale, il cui elemento caratterizzante e motivante è costituito dalla volontà degli associati che, al di là di qualsiasi coercizione o doverosità giuridica, qualificano il loro  libero contributo indirizzandolo verso servizi socialmente rilevanti. Il sistema legislativo, per lungo tempo, ha considerato tale contributo come fatto prettamente metagiuridico, tollerabile ma non riconoscibile.

Una nuova legislazione, tuttavia, attenta alla eterogeneità delle situazioni empiriche in cui conretamente si determinano gli interventi dei volontari, ha creato le condizioni per un nuovo modo di essere del diritto e delle istituzioni nella gestione dei servizi sociali.

In realtà, il volontariato di oggi non si esprime più come una esperienza tollerata, perennemente in cerca di spazi vuoti occupabili perché dimenticati da altri poteri, ma come un essenziale momento di raccordo tra la irripetibilità delle relazioni individuali e la garanzia istituzionale di quelle sociali.

Negli ultimi anni una crescita economica rallentata collegata con gli eccessi della burocratizzazione e della centralizzazione ha messo in crisi molte pratiche del Welfare State.

Tuttavia, un pieno e formale riconoscimento delle attività del volontariato non fornisce soltanto un supporto a istituzioni traballanti, né il problema è riempire gli spazi residui lasciati alla solidarietà, da strutture talvolta disumanizzanti. Il problema è invece la individuazione di una nuova politica del diritto, di prospettare un nuovo modello di rapporto del singolo con le istituzioni collegandolo al nuovo ruolo della esperienza giuridica in una società del benessere riscattata dalle conflittualità mercantili e non soggiogata dalle provvidenze statali.

Come un cattolico ha osservato il volontariato è uno «schema» dirompente per la scienza giuridica perle sue categorie tradizionali. E auspicabile tuttavia che la «giuridicizzazione del gratuito» e la «istituzionalizzazione della fantasia» possano essere gli itinerari lungo i quali dare concrete risposte alle esigenze, che i cattolici democratici avvertono fortemente, di rispettoso riconoscimento giuridico ad un quadro di rapporti volto alla acquisizione ed alla garanzia di beni di tipo non appropriativo. Il volontariato, al centro della crisi dello Stato assistenziale, esprime un livello intermedio tra organizzazione statale ed individuo. Istituzionalizzazione del sociale; ricerca e serietà delle sue articolazioni; superamento dell'alternativa intervento statale-privatizzazione sono i banchi di prova per un ordinamento che non si limiti a regolare i rapporti della vita di relazione, ma si interroghi sul senso e sulla qualità della vita, fornendo le garanzie strutturali necessarie alle risposte, personali e creative, che dal volontariato in diversi con testi sono state offerte.

«I beni inclusivi», quelli per i quali l'uso o il godimento da parte di uno arricchisce e potenzia la fruizione da parte dell'altro, quelli ai quali si rivolge l'attenzione dei gruppi di volontariato, sono i soli che possono consentire di coniugare le qualità individuali e le esigenze collettive, la cultura e la solidarietà, il senso religioso ed i valori della laicità; gli unici che possono fondare la ricchezza sulla assoluta gratuità, che non ammettono di essere divisi ma solo moltiplicati.

È attraverso la valorizzazione e l'uso di tali beni che può costituirsi un collante nella convivenza sociale; è attraverso il volontariato che può individuarsi un nuovo modello culturale, che consenta di creare finalmente un diverso, più maturo, rapporto tra soggetto pri vato ed istituzioni.

La legislazione regionale

Una buona parte dei settori di intervento del volontariato riguarda materie di competenza regionale. In particolare, i riferimenti legislativi al fenomeno del volontariato sono stati fatti, nelle leggi regionali, con riferimento ai più diversificati settori d'intervento:

servizi in materia socio-assistenziale

consultori familiari

  1. assistenza domiciliare agli anziani
  2. recupero dei tossico-dipendenti
  3. servizi di zona
  4. servizi di vigilanza ecologica
  5. servizi sociali a favore di soggetti handicappati
  6. organizzazione delle unità socio-sanitarie locali
  7. disciplina degli stupefacenti
  8. tutela della salute mentale
  9. prevenzione, cura e riabilitazione delle forme di devianza sociale
  10. assistenza post-penitenziaria
  11. servizio di trasporto degli infermi e pronto soccorso stradale
  12. soggiorni climatici in favore di minori ed anziani
  13. interventi per gli emigrati e le loro famiglie
  14. organizzazione dei donatori di sangue
  15. lotta contro la emarginazione
  16. tutela della maternità e della salute psico-fisica dell'età infantile
  17. soccorso ed assistenza delle popolazioni colpite da calamità
  18. protezione civile
  19. ricerca dei beni culturali
  20. ...altri

In tutti i casi elencati la tecnica legislativa è stata quella di riferimento aperto a fenomeni socialmente rilevanti, dando in ogni caso per acquisite le connotazioni empiriche del fenomeno.

Tuttavia, una disciplina di quadro del volontariato, più volte richiesta dalle organizzazioni dei volontari in iniziative di rilevanza nazionale e sòllecitata anche da una risoluzione del Parlamento europeo, può svolgere un ruolo fondamentale:

  1. nell'evitare il rischio che il legislatore regionale lasci il volontariato allo scoperto nei luoghi economicamente meno assistiti dove la sua azione è più essenziale, ma le sue tutele rimangono meno incisive;
  2. nel disciplinare in qualche misura, anche nella loro valenza economica, il rapporto delle organizzazioni di volontariato con le strutture politiche;
  3. nel superare la tendenza, evidenziata anche nella citata mozione del Parlamento europeo, ad applicare al volontariato discipline laburistiche o previdenziali estranee alla sua genuina natura.

Posizione politica del Mgdc

I giovani Dc prendono atto che il fenomeno del volontariato ha ormai assunto, nella esperienza sociale una dimensione tale da rendere anacronistica la realtà del nostro sistema giuridico che, mentre in numerose leggi nazionali e regionali fa esplicito riferimento all'attività del volontariato, talora indicandone i meccanismi di raccordo con le istituzioni pubbliche, ancora lo affida nella sua struttura di fondo e nelle sue necessarie tutele alle alternative ed ai rischi della interpretazione giurisprudenziale. La realtà etica (con la mobilitazione di una moralità sommersa}, economica (con l'apporto, secondo una indagine dell'Eurisco, di 15 mila miliardi), imprenditoriale (con la promozione di iniziative che favoriscono l'occupazione), organizzativa (con l'esistenza di 10 mila gruppi) del volontariato, impone rispetto e considerazione da parte delle istituzioni.

I giovani democristiani rammentano il tradizionale e decisivo apporto dei cattolici democratici alla causa dell'associazionismo sociale, e sostengono le iniziative parlamentari presentate dai gruppi democristiani alla Camera ed al Senato:

  1. legge quadro sul volontariato, con primo firmatario l'on. Martinazzoli
  2. norme per il riconoscimento, la valorizzazione e la tutela delle istituzioni ed associazioni di volontariato, primo firmatario l'on. Righi
  3. promozione dell'anno di volontariato sociale, prima firmataria la sen. Garavaglia
  4. promozione dell'anno di volontariato sociale, prima firmataria sen. Gabriella Ceccatelli
  5. legge quadro sul volontariato, primo firmatario sen. Nicolò Lipari.

Rispetto a tali iniziative parlamentari assegnate alla Commissione I Affari Costituzionale, il Mgdc chiede con forza il sollecito esame ed approvazione, per soddisfare le esigenze del grande mare della volontarietà che chiede rispetto ed autonomia, ma nell'ambito di un riconoscimento giuridico ormai ineliminabile.

Il Mgdc in particolare intende promuovere e vigilare sulla realizzazione dei seguenti obiettivi:

1. Libertà di forma delle associazioni di volontariato

In armonia con gli articoli 2 e 3 della Costituzione e con le finalità di solidarietà, promozione umana individuale e collettiva, progresso civile, culturale e materiale, le organizzazioni di volontariato devono poter assumere la forma che gli aderenti ritengono più adeguata al perseguimento dei fini. Occorre evitare ogni forma di ingabbiamento del volontariato, la cui tutela giuridica deve essere svincolata dalla qualificazione formale del gruppo, libero di assumere tutte le forme desiderate, dalla associazione non riconosciuta alla persona giuridica tipicizzata.

2. Istituzione e valorizzazione della commissione nazionale per il volontariato e del registro nazionale delle organizzazioni di volontariato.

È necessario istituire presso la presidenza del consiglio dei ministri la commissione nazionale per il volontariato ed il registro nazionale delle organizzazioni di volontariato. La commissione nazionale deve curare con le amministrazioni e le organizzazioni interessate la raccolta degli elementi di conoscenza del volontariato e deve promuoverne lo sviluppo; di essa deve far parte una rappresentanza delle organizzazioni di volontriato iscritte al registro. Le Regioni nel contempo devono disciplinare con legge la istituzione e la tenuta di Albi comunali, provinciali o regionali delle organizzazioni di volontariato.

La commissione nazionale e le istituzioni regionali devono costituire il centro di documentazione, provvedere alla raccolta di documenti su esperienze di volontariato anche internazionale, fornire alle associazioni ogni utile elemento di conoscenza per lo sviluppo del volontariato.

3. Prevalenza nella struttura o ganizzativa degli apporti volontari

L'attività di volontariato deve essere svolta mediante strutture proprie della -organizzazione o nell'ambito delle strutture pubbliche. Il gruppo deve tuttavia avvalersi in modo determinante e prevalente della attività dei volontari, non essendo qualificate per la struttura complessiva della organizzazione, la presenza dei lavoratori subordinati. In ogni caso, la qualità di aderente al gruppo va considerata come incompatibile con qualsiasi " rapporto di contenuto patrimoniale con la organizzazione.

4. Ambiti di incentivazione

Lo sforzo delle organizzazioni volontarie va incentivato secondo il Mgdc, in particolare in tre settori:

  1. assistenza socio-sanitaria ai minori, malati cronici o lungodegenti, tossicodipendenti, alcolisti, portatori di handicap fisico mentali, emarginati;
  2. valorizzazione e difesa del patrimonio ambientale;
  3. protezione civile;
  4. strutture del servizio civile.

5. Rapporti tra Stato, enti pubblici ed associazioni di volontariato

A) Lo Stato, gli Enti Locali nel- 1'ambito delle competenze stabilite dalla Costituzione, ai fini del perseguimento dei propri compiti istituzionali, devono promuovere forme di collaborazione tramite convenzioni con le associazioni di volontariato iscritte nel registro nazionale e negli albi comunali, provinciali e regionall di cui sopra. Tali istituzioni nell'intraprendere e promuovere le forme di suddette collaborazioni, hanno l'obbligo di interpellare tutte le associazioni iscritte competenti per territorio o per materia.

B) Ruolo decisivo in tal senso deve svolgere una commissione centrale di coordinamento, vigilanza ed aiuto per gli enti del volontariato, istituita presso il Ministero degli Interni, in collaborazione con il Ministero della Sanità e dei Lavori Pubblici. Di tale commissione devono far parte tutti i presidenti nazionali o federali delle organizzazioni che operano nel volontariato. Il parere di tale commissione va considerato obbligatorio per ogni provvedimento di competenza del Governo che concerna gli enti del volontariato e l'esercizio della loro attività operativa.

C) Le attività di assistenza, intervento e soccorso proprio delle istituzioni a carattere pubblico devono essere svolte anche dagli enti del volontariato. Le autorità pubbliche non possono ingerirsi nella struttura degli enti del volontariato per disciplinarne le forme o determinarne i contenuti.

6 bis) Agevolazioni fiscali

Agli enti del volontariato vanno estese le agevolazioni fiscali e di altra natura, previste dalle vigenti leggi per la C.R.I. e per i negozi e gli atti aventi fini e caratteri di beneficienza.

In particolare lo Stato deve manifestare la propria promozione alle attività del volontariato, liberando gli enti dall'assoggettamento all'lrpeg, llor ed Iva.

7. Promozione dell'anno di volontariato sociale

Va sostenuto il ruolo e la funzione dell'anno di volontariato sociale per le ragazze ed i giovani dai 18 ai 30 anni esonerati dal servizio0 militare o che abbiano già adempiuto l'obbligo. L'anno del volontariato deve caratterizzarsi come momento di servizio volontario e gratuito a tempo pieno, visto comunitariamente, nello spirito dell'articolo 3 della Costituzione: espressione di solidarietà, ma anche pausa di riflessione per orientarsi alla vita, prendere coscienza della società e dei suoi problemi, scoprire con maggiore chiarezza il senso della propria vocazione professionale ed umana.

La istituzione dell'anno di volontariato sociale'si colloca lungo la linea già tracciata dal nostro ordinamento sul volontariato internazionale dalla proposta di modifica delle norme sulla obiezione di coscienza e sulla istituzione di un servizio civile.

8. Promozione e incentivazione del volontariato internazionale

Va promossa ed incentivata la esperienza del volontariato internazionale come strada di cooperazione allo sviluppo e come strumento per la comprensione della realtà internazionale. La gestibilità della coesistenza internazionale passa anche attraverso l'apporto ed il supporto dell'esperienza del volontariato.

L'impegno per la formazione dei quadri locali, caratteristica principale del volontariato nel Terzo Mondo, per la quale non bastano più gli strumenti tradizionali e sul- la quale si stanno indirizzando le organizzazioni non governative; e la professionalizzazione basata sulla progettualità e sulla flessibili- tà dei progetti di sviluppo vanno incentivati nel Nord e nel Sud del mondo in una prospettiva di solidarietà e di dignità della persona umana.

Lettera aperta ai parlamentari dc
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