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Partiti, istituzioni e potere

Come funziona il sistema Italia

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Nuova Politica - Come funziona il sistema Italia

La Repubblica italiana si regge sul principio – fondamentale in ogni sistema democratico – della divisione dei poteri e delle funzioni.

Il potere legislativo corrisponde alla funzione di formulare le leggi; il potere esecutivo è quello di chi governa e amministra; al potere giudiziario spetta la funzione di applicare le leggi ai singoli casi, di risolvere le controversie e di punire i reati.

La nostra Costituzione istituisce, a fianco dei tre poteri, due organi con funzioni di controllo e di garanzia. Questi sono il Capo dello Stato e la Corte Costituzionale.

Al vertice del sistema istituzionale è il Presidente della Repubblica. Suo compito essenziale è quello di rappresentare, in ogni suo atto e al di sopra di ogni corrente politica, l'insieme dei cittadini italiani. Su un piano più concreto, il Capo dello Stato ha il potere di promulgare le leggi elaborate dal Parlamento. Inoltre egli ha il diritto di veto sospensivo, ovvero può rinviare le leggi alle Camere per un più approfondito riesame. È prerogativa del Presidente convocare le Camere per comunicare

·messaggi straordinari (è il caso del recente dibattito sulla questione istituzionale), e di sciogliere le Camere stesse prima della scadenza naturale della legislatura. Inoltre, il Presidente della Repubblica può nominare cinque senatori a vita. Per quanto riguarda il potere esecutivo, il Capo dello Stato nomina il Presidente del Consiglio dei ministri. Rispetto al potere giudiziario, presiede il Consiglio Superiore della Magistratura e nomina un terzo dei giudici della Corte Costituzionale. Altre attribuzioni del Capo dello Stato riguardano il comando delle Forze Armate e la presidenza del Consiglio Supremo di Difesa. Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune e dura in carica sette anni.

La democrazia italiana, come tutti i sistemi democratici moderni,è di tipo rappresentativo. Ciò significa che il popolo, attraverso elezioni libere e periodiche, delega i propri rappresentanti in Parlamento. Con la delega parlamentare il concetto di rappresentanza si generalizza: chi è delegato non rappresenta gli interessi del singolo elettore, ma quelli generali dell'intera nazione.

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato. Il sistema italiano è "bicamerale perfetto", ovvero alle due Camere è assegnata assoluta parità di funzioni. I compiti essenziali del Parlamento sono' due: formulare le leggi ed esercitare il controllo politico sul Governo. Le elezioni per il Senato e per la Camera, salvo scioglimento anticipato, hanno luogo ogni cinque anni. Il potere esecutivo risiede essenzialmente nel Governo e nella Pubblica Amministrazione.

Il Governo è costituito dal Presidente del Consiglio e dai ministri, i quali compongono il Consiglio dei ministri. Si tratta di un organo collegiale. Il Presidente del Consiglio, designato dal Capo dello Stato, nomina i ministri. Questi sono a capo di diversi dicasteri, molti dei quali stanno al vertice delle varie branche della Pubblica Amministrazione: si tratta, ad esempio, dei Ministeri degli Interni, degli Esteri, della Difesa, della Giustizia, della Pubblica Istruzione, delle Finanze, del Tesoro. Esistono anche i cosiddetti ministri senza portafoglio: questi non sono a capo di alcun ramo della Pubblica Amministrazione, e per svolgere le loro funzioni si devono avvalere dell'organico della Presidenza del Consiglio. Ministri senza portafoglio sono, ad esempio, quello per i rapporti col Parlamento, o quello della Funzione Pubblica. Il Consiglio di Gabinetto non è altro che un comitato ristretto ad alcuni ministri, costituito per più rapide consultazioni. Con scopi analoghi, esistono anche i Comitati interministeriali, coadiuvati da esperti. Le decisioni passano sempre e comunque al vaglio del Consiglio dei ministri.

Il Governo resta in carica grazie alla fiducia parlamentare. Questa può essere rimossa da un voto di sfiducia che apre la crisi di governo.

La Pubblica Amministrazione è il complesso di enti, con relativi organi e uffici, deputati allo svolgimento dell'attività amministrativa.

La differenza sostanziale tra Governo e Pubblica Amministrazione – che pure sono organi intimamente connessi – sta nel fatto che il primo è legato alla contingente situazione politica, mentre la seconda ha carattere di permanenza, in quanto costituita da funzionari nominati per concorso.

Al fianco di questi due organismi esecutivi, esistono due istituti con funzione ausiliaria di controllo e consulenza: sono il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti.

Il potere giudiziario, basato sul principio per cui l'assoluta indipendenza dei giudici è la più sicura garanzia per la libertà dei cittadini, risiede nella Magistratura. Questa costituisce un ordine autonomo e indipendente, coordinato dal Consiglio Superiore della Magistratura (CSM). Il CSM è presieduto dal Capo dello Stato.

Gli organi della magistratura ordinaria che si occupano della materia civile e penale sono: il pretore, il tribunale, la Corte d'appello, la Corte di cassazione. Gli organi specificamente incaricati della materia penale sono la Corte d'assise e la Corte d'assise d'appello. Il giudice conciliatore si occupa esclusivamente del campo civile.

La Corte Costituzionale ha la funzione di risolvere le questioni che possono sorgere sulla conformità costituzionale di una legge nel suo complesso, o anche dei singoli articoli che la compongono. La dichiarazione di illegittimità, formulata dalla Corte, ha come conseguenza immediata la cancellazione della legge in questione dall'ordinamento giuridico. Altre prerogative importanti della Corte Costituzionale riguardano la risoluzione dei conflitti di attribuzione tra i poteri statali e di quelli tra Stato e Regioni, il giudizio sulle accuse inoltrate contro il Capo dello Stato per tradimento o per attentato alla Co. tituzione, e su quelle promosse contro i ministri per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni.

La Corte Costituzionale è composta da quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento, e per un terzo dalle supreme magistrature.

Per la semplificazione dell'amministrazione del Paese, e per l'attuazione di certe prerogative democratiche, la Costituzione prevede il decentramento dello Stato in enti locali autonomi. Gli enti locali fondamentali sono: regioni, province e comuni.

Alcune regioni hanno forme di autonomia più accentuate, stabilite da statuti speciali. È il caso di Sicilia, Sardegna, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta. Alle regioni è attribuita potestà legislativa su materie di interesse essenzialmente regionale. L'autonomia delle province e dei comuni è applicata soprattutto in campo amministrativo. Un'altra unità amministrativa locale è rappresentata dalle comunità montane. Soprattutto nelle grandi città, esistono suddivisioni territorialiamministrative in Consigli circoscrizionali, istituiti da un'apposita legge del 1976.

La recente riforma degli enti locali prevede la costituzione di nuove aree metropolitane, che ridisegneranno i confini delle attuali province, e che interesseranno le zone di Roma, Milano, Napoli, Torino, Genova, Firenze, Bologna, Bari, Venezia, Cagliari, Palermo e Catania.

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