Costituzione materiale e Costituzione formale
Secondo la definizione di Martines, la costituzione formale è quella risultante dalla composizione in norme scritte del complessivo assetto della società statale; la costituzione in senso materiale è invece quella che realizza e porta a compimento i valori ed i fini istituzionali presenti nella società statale o l'assetto fondamentale ed il corrispondente ordine normativo nel suo farsi e nel suo divenire. Nel primo caso la costituzione ha funzione garantista: il suo scopo è quello di garantire la stabilità della struttura organizzativa dello Stato, e di fissare le regole del gioco. La costituzione formale, generalmente scritta, ha caratteristiche di staticità.
Nel secondo caso, quando si parla di costituzione materiale, si fa riferimento a quei cambiamenti che intervengono sull'assetto fondamentale dello Stato in conseguenza di mutamenti contingenti in campo sociale, ideologico, politico. Può anche avvenire che questi mutamenti non siano del tutto casuali, ma che si tratti piuttosto di variazioni imposte dalle forze politico-sociali dominanti. In questo caso la costituzione in senso materiale non è altro che l'attuazione concreta del sistema normativo in direzione divergente rispetto alla costituzione formale. Per questo si verifica la tendenza alla sovrapposizione di due tipi di costituzione per molti versi non coincidenti. Ciò provoca non pochi problemi di carattere interpretativo del dettato costituzionale, soprattutto quando si tratta di scegliere se seguire la norma rigida ma originaria della costituzione formale oppure se dare la prevalenza ai valori attualmente vigenti, ed in fieri, della costituzione materiale. Quest'ultima, senza dubbio, è specchio fedele dei comportamenti e delle aspettative del corpo sociale, in quanto comportamenti e aspettative non sono dati statici, validi eternamente e quindi fissabili con la ceralacca.
Questo, però, non significa che la costituzione materiale debba finire col soppiantare quella formale. La stabilizzazione delle strutture, dei precetti legati a diritti-doveri insostituibili, la fissazione di certe tecniche organizzative non possono prescindere da una costituzione in senso formale. Bisogna dire, semmai, che l'insufficienza del concetto formale di costituzione emerge quando nella formalizzazione si cela il tentativo piuttosto pretenzioso di cristallizzare interessi individuali e colletti vi, valori ideologici e politici. Questo è ancora più palese in un'epoca di profonde trasformazioni sociali e politiche, soprattutto in relazione alle ideologie-guida. Allo stesso tempo, però, bisogna tenere in conto che i mutamenti che intervengono sotto la spinta delle dinamiche sociali possono essere in senso sia evolutivo che involutivo. Un esempio storico di non rispondenza fra princìpi formali preesistenti e realtà costituzionale sottostante è quello che vede l'ultimo periodo di vigenza dell'ordinamento statutario italiano in epoca già fascista.
Oggi, di fronte all'evidente usura di una Costituzione che vige da più di quaranta anni, si parla sempre più frequentemente di necessari ritocchi e integrazioni. Le eventuali modifiche, però, devono tener conto di certe regole della costituzione formale tutt'ora vive e attuali.



