Il disegno di legge

Una nuova coscienza sul tema violenza sessuale

Nuova Politica - Una nuova coscienza sul tema violenza sessuale pagina 18
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I contenuti principali del disegno di legge approvato dalla Camera. L'atteggiamento della D.C. Si tenta di conciliare il vecchio con il nuovo.

Il 18 Ottobre 1984 la Camera dei Deputati ha approvato il testo di legge che modifica le norme sulla violenza sessuale.

Hanno votato a favore la Democrazia Cristiana, il PSDI, il PLI,!'MSI. Contro il PCI, Democrazia Proletaria, il PduP, gli Indipendenti di Sinistra. Il PSI si è astenuto, il PRI ha lasciato liberi i suoi esponenti di votare secondo le proprie convinzioni personali.

La necessità di dover procedere alla revisione del Coodice Penale - relativamente alle norme in materia di violenza sessuale - era stata manifestata da tutte le forze politiche già da molti anni, infatti ben sette proposte di iniziativa parlamentare ed una di iniziativa popolare sono state presentate.

Attraverso il superamento della normativa vigente, per le profonde implicazioni culturali del tema, passa il tentativo di far crescere una coscienza collettiva nuova come presupposto e come momento imprescindibile di rinnovamento dell'intera società.

La rilevanza e la complessità della materia in esame hanno richiesto, anche in questa legislatura, una discussione ed un approfondimento ampi tra i diversi gruppi, tra le forze politiche, tra le donne e i movimenti.

Nonostante le difficoltà di ridurre a sintesi le diverse posizioni espresse e la necessità di dover sfuggire a tentazioni ideologiche, pure forti in questa materia, la Commissione Giustizia della Camera, dopo un anno di intenso lavoro, perviene alla stesura di un unico testo; nel quale però la Democrazia Cristiana non si riconosce interamente.

Tenendo così ben fermi i principi fondamentali che avevano ispirato la propria battaglia, edopo aver ricercato inutilmente, purtroppo, punti di incontro idonei a migliorare il Testo di Legge, il Gruppo Democratico Cristiano, nella discussione alla Camera ha presentato alcuni emendamenti, molti dei quali sono stati poi approvati a maggioranza

Dall'esame del testo ora trasmesso al Senato emergono numerosi punti di cambiamento del Codice vigente:

  1. La violenza sessuale riconosciuta come reato contro la persona, (per la prima volta, con l'approvazione di tutti igruppi parlamentari, la libertà sessuale entra a pieno titolo nel codice penale come una delle libertà personali);
  2. L'unificazione delle diverse fattispecie di reato in un unica, quella di atticompiuti con violenza o minaccia;
  3. La previsione specifica di reato di violenza di gruppo; esigilo, purtroppo, dalle manifestazioni, sempre più diffuse di questo fenomeno;
  4. La previsione della violenza presunta a tutela dei più deboli: Minori e Handicappati psichici
  5. Processo per direttissima e a porte aperte, volendo evitare così alla vittima

di nvivere, dopo anni, la violenza subita, costringendola a riproporsi ed a ripproporre drammatiche situazioni mai del tuttocancellabili, restituendo al processo stesso il carattere di normalità:

  1. La presunzione di colpevolezza per gli atti sessuali commessi con abuso della qualità di pubblico ufficiale;
  2. Difesa del minore: mantenendo il reato di Yiolenza presunta su minore di anni quattordici e non depenalizzando gli atti tra minori quando la differenza di età non superi i quattro anni (come invece chiedeva il Testo del Comitato ristretto)

Restano escluse dal Testo approvato alcune delle proposte presentate dal 

PCI, dal PSI, e incluse anche nel testo di Iniziativa Popolare:

I) La costituzione delle associazioni e dei movimenti femminili come parte civile del processo, poichè la materia deve essere regolata dalla introduzione di una nuova norma di procedura che consenta a gruppi o associazioni(la cui identificazione non può essere chiaramente precisata dalla legge) di farsi portatori di «interessi diffusi»:

  1. La procura d'Ufficio anche quando tra la persona ed il colpevole intercorrano, al momento del fatto, un rapporto di coniugio o di convivenza, dovuto alla difficoltà da parte di un terzo di sostenere l'esistenza di violenza in un atto sessuale tra persone unite da un legame stabile, giuridico o di fatto, per cui la «querela» della parte offesa risponde meglio allo scopo;
  2. La non punibilità degli atti consensuali tra minori. Mentre è stata approvata la non depenalizzazione ritenendo il minore tra i sedici e i diciotto anni, oggi, possa essere considerato responsabile, m parte, della propria condotta sessuale.

L'approvazione di questo Testo anche da parte del Senato potrà rappresentare una prima risposta positiva ai bisogni, alle domande di una nuova cultura della società, d1 cui la donna ha saputo sia mdividualmente che collettivamente essere interprete.

Nella consapevolezza che esistono molti ostacoli, non solo di carattere culturale ma anche giuridici, nel momento in cui si tenta di conciliare il vecchio con il nuovo, poichè si richiede a tutti un'accurata riflessione, una grande inventi va e un intenso sforzo intellettuale.

 

Disegno di legge

Nuove norme a tutela della libertà sessuale

approvato dall Camera dei deputati nella seduta del 18 ottobre 1984, in un testo risultante dalla unificazione di:

  • un disegno di legge (V, Stampato Camera n. 1) d'inizia tiva popolare, presentato a norma dell'articolo 71, secondo comma, della Costituzione degli articoli 48 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352
  • dei disegni di legge (V. Stampati Camera nn. 80, 91, 392, 393, 601 e 969)

d'iniziativa dei deputati BOTTARI, FABBRI SERONI, SPAGNOLI, FRACCHIA, LODI FAUSTINI FUSTINI, GRANATI CARUSO, VIOLANTE (80);
GARAVAGLIA, ANSELMI, NENNA D'ANTONIO, NUCCI MAURI, QUARENGHI, CAVIGLIASSO (91);
TRANTINO, MUSCARDINI PALLI, POLI BERTONE, MACALUSO, MACERATINI (392);
ARTOLI, FINCATO GRIGOLETTO (393);
CIFARELI, DEL PENNINO; DUTTO, ERMELLI CUPELLI, DI BARTOLOMEI, FUSARO, MARTINO, MONDUCCI, PELLICANO (601);
ZANONE, DE LCA, BASLINI (969)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 22 ottobre 1984.

Articolo 1

Dopo la sezione II del capo III del titolo XII del libro II del codice penale è aggiunta la seguente: «Sezione ii-bis: Dei delitti contro la lbertà sessuale»

Articolo 2

Dopo l'articolo 609 del codice penale è aggiunto il segunte:
«Art. 609-bis - (Violenza sessuale) - Chiunque con violenza o minaccia, commette su taluno atti sessuali ovvero lo costringe a commetterli sulla pesona del colpevole, su se stesso o su altri è punito con la reclussione da tre a otto anni».

Articolo 3

Dopo l''articolo 609-bis del codice penale è aggiunto il seguente:
«Art. 609-ter - (Violenza sessuale presunta) - È punito con la pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, senza violenza o minaccia, commette alcuno dei fatti ivi previsti:
1) nei confronti di persona minore di anni quattordici;
2) nei confronti di pesonca minore di anni sedici, quando il colpevole ne è l'ascendente o il tutore ovvero un'altra persona a cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia;
3) con abuso dello sato di infermità psichica della persona offesa».

Articolo 4

Dopo l'articolo 609-ter del codice penale è aggiunto il seguente:
«Art. 609-quater - (Atti sessuali commessi con abuso della qualità di pubblico ufficiale) - Il pubblico ufficiale che, fuori dei casi previsti dagli articoli 609.bis e 609-ter commette atti sessuali con persona arrestata o detenuta, di cui ha la custodia per ragione del suo ufficio, ovvero con persona che è a lui affidatain esecuzione di un provvedimento dell'autorità competente, è punito con la reclusione da un anno a cinque anni.
La stessa pena si applca se il fattoo è commesso da un altro pubblico ufficiale, rivestito, per ragione del suo ufficio, di qualsiasi autorità sopra taluna delle suddette persone».

Articolo 5

Dopo l'articolo 609-quater del codice penale è aggiunto il seguente:
«Art. 609-quinquies - (Violenza sessuale di gruppo) - Se più persone riunite, in concorso tra loro, con violenza o minaccia commettonosu taluno atti sessuali ovvero lo costringono a commetterli su se stesso, su uno dei colpevoli o su altri, ciascuna di esse è punita con la reclusione da cinque a dodici anni».

Articolo 6

Dopo l'articolo 609-quinquies del codice penale è aggiunto il segunete:
«Art- 609-sexies - (Sequestro di persona a scopo di violenza sessuale) - Chiunque sequestra taluno al fine di commettere atti di violenza sessuale è punito con la reclusione da due a otto anni».

Articolo 7

Dopo l'articolo 609-sexies del codice penale è aggiunto il seguente:
«Art. 609-septies - (Atti sessuali commessi in presenza di minori) - Chiunque commette atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

Articolo 8

Dopo l'articolo 609-septies del codice penale è aggiunto il seguente:
«Art. 609-octies - (Circostanze aggravanti) - Per i delitti visti agli art. 609-bis, 609-quinquies e 698-sexies la pena è aumentata se il fatto è commesso:
1) con l'uso di sostanze narcotiche;
2) su persona in stato di inferiorità disica o psichica;
3) con uso d armi».

Articolo 9

Adopo l'articolo 609-octies del codice penale è aggiunto il seguente:
«Art. 609-novies - (Pene accessorie ed altri effetti penali) - La condanna per alcuno dei delitti previsti nella presente szione comporta:
1) la perdita della podestà di genitorem quando la qualità genitoriale è elemento costitutivo o circostanza aggravante del delitto medesimo;
2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente ala tutela ed alla curatela
3) la perdita del diritto agli alimenti e dei diritti successori verso la persona offesa».

Articolo 10

Dopo l'articolo 609-novies del codice penale è aggiunto il sguente:
«Art. 609-decies - (Procedibilità) - Per il delitto previsto dall'articolo 609-bis si procede a querela della persona offesa quando tra questa e il colpevole intercorre, al momento del fatto, un rapporto di coniugio o di convivenza».

Articolo 11

All'articolo 423 del codice di procedura penale sono aggiunti, infice, i seguenti commi:
«Le udienze nei dibattimenti relativi ai reati contro la libertà sessuale si svolgono a porte aperte, salvo che la parte lesa manifesti la volontà che si proceda a porte chiuse anche solo in determinate udienze. In tal caso il giudice decide, sentite le altre parti.
Ai fini dell'accertamento dei reati indicati nel comma precedente non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla relazione sessuale della persona offesa e gli interrogatori devono essere condotti nel rispetto della dignità della persona».

Articolo 12

Dopo l'articolo 502 del codice di procedura penale è aggiunto il segunte:
«Art. 502-bis - (Giudizio per delitti contro la libertà sessuale) - In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 502, il procuratore della Repubblica procede con il giudizio diretissimo, sempre che non siano necessarie speciali indagini, per i reati previsti dalla sezione ii.bis del capo III del titolo XII del libro II del codice penale e per i reati eventualmente concorrenti con gli stessi».

Articolo 13

Abrogazione di norme

Il capo I del titolo IX del libro II e gli articoli 530, 541, 542,e 543 del codice penale sono abrogati.

...E il comunismo diede la pace al mondo
Francesco Renzetti
Partecipazione: scelta di cambiamento
Antonio Montesanti

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